LEGGE 10 dicembre 1973, n. 814 - Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici

Coming into Force11 Gennaio 1974
Published date27 Dicembre 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/12/27/073U0814/CONSOLIDATED/20020710
Enactment Date10 Dicembre 1973
Official Gazette PublicationGU n.331 del 27-12-1973
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'articolo 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, modificato dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e' sostituito dal seguente:

"Nell'affitto di fondo rustico il canone e' determinato e corrisposto in denaro.

La commissione tecnica centrale impartisce le necessarie direttive affinche' le commissioni tecniche provinciali determinino, nei tre mesi successivi, in ciascuna provincia, zone agrarie omogenee ai fini dell'applicazione delle disposizioni che regolano l'affitto dei fondi rustici.

L'Istituto centrale di statistica deve rilevare annualmente nelle zone agrarie, come sopra stabilite, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli ispettorati agrari, degli uffici tecnici erariali e di ogni altro organo tecnico locale, i seguenti dati:

  1. prezzi alla produzione dei prodotti agricoli;

  2. costi dei mezzi di produzione;

  3. remunerazione del lavoro.

Sulla base dei dati medesimi, la commissione tecnica centrale impartisce direttive per la determinazione, da parte delle commissioni tecniche provinciali, ogni due anni, nelle singole zone agrarie, di coefficienti di adeguamento dei canoni in aumento o in diminuzione.

Il coefficiente di adeguamento si applica sui valori monetari dei canoni stabiliti sulla base della tabella formata dalle commissioni tecniche provinciali, a far tempo dall'annata agraria successiva alla determinazione del coefficiente medesimo".

Le direttive della commissione tecnica centrale saranno emanate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art 2.

L'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e' sostituito dal seguente:

"La commissione tecnica provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e' composta:

dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante;

da tre rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti;

da un rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari conduttori;

da quattro rappresentanti di affittuari coltivatori diretti;

da un rappresentante di affittuari conduttori;

da due esperti in materia agraria, iscritti negli albi degli agronomi o dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi rustici e uno dalle organizzazioni degli affittuari.

I componenti la commissione sono nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari e degli affittuari da parte delle rispettive organizzazioni sindacali a base nazionale, maggiormente rappresentative, tramite le loro organizzazioni provinciali.

Alle riunioni della commissione partecipa di diritto, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o un suo rappresentante.

La commissione e' presieduta dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o in sua assenza da un suo delegato.

Le designazioni da parte delle organizzazioni debbono pervenire al presidente della giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta.

Il presidente della giunta regionale deve costituire le commissioni tecniche provinciali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni quadriennio.

In caso di mancata designazione da parte di talune organizzazioni di categoria, la commissione e' nominata sulla base delle designazioni pervenute.

In caso di ritardo o di mancata costituzione di una o piu' commissioni provvede il Ministro per l'agricoltura e le foreste con proprio motivato provvedimento.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della meta' piu' uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti".

Art 2.

L'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e' sostituito dal seguente:

"La commissione tecnica provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e' composta:

dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante;

da tre rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti;

da un rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari conduttori;

da quattro rappresentanti di affittuari coltivatori diretti;

da un rappresentante di affittuari conduttori;

da due esperti in materia agraria, iscritti negli albi degli agronomi o dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi rustici e uno dalle organizzazioni degli affittuari.1

I componenti la commissione sono nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari e degli affittuari da parte delle rispettive organizzazioni sindacali a base nazionale, maggiormente rappresentative, tramite le loro organizzazioni provinciali.

Alle riunioni della commissione partecipa di diritto, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale...

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