LEGGE 11 febbraio 1971, n. 11 - Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici

Coming into Force09 Marzo 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/02/22/071U0011/CONSOLIDATED/20110921
Enactment Date11 Febbraio 1971
Published date22 Febbraio 1971
Official Gazette PublicationGU n.46 del 22-02-1971
TITOLO I NORME SULLA DETERMINAZIONE E SUL PAGAMENTO DEL CANONE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'articolo 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e' sostituito dal seguente:

"Nell'affitto di fondo rustico il canone e' determinato e corrisposto in denaro".

Art 1.

L'articolo 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e' sostituito dal seguente:

"Nell'affitto di fondo rustico il canone e' determinato e corrisposto in denaro". 2

Art 1.

L'articolo 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e' sostituito dal seguente:

"Nell'affitto di fondo rustico il canone e' determinato e corrisposto in denaro". (2) 3

Art 2.

L'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e' sostituito dal seguente:

"La commissione tecnica provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e' composta:

dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante;

dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale od un suo rappresentante;

da due rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici;

da un rappresentante degli affittuari conduttori;

da tre rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti.

I componenti della commissione sono nominati dal prefetto e quelli in rappresentanza delle categorie su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La commissione e' presieduta dal prefetto o da un vice prefetto da lui delegato.

Il prefetto puo' delegare la direzione tecnica dei lavori al capo dell'ispettorato agrario o al rappresentante di questi.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della meta' piu' uno ed a maggioranza assoluta dei presenti".

Art 2.

L'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e' sostituito dal seguente:

"La commissione tecnica provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e' composta:

dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante;

dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale od un suo rappresentante;

da due rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici;

da un rappresentante degli affittuari conduttori;

da tre rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti.

I componenti della commissione sono nominati dal prefetto e quelli in rappresentanza delle categorie su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La commissione e' presieduta dal prefetto o da un vice prefetto da lui delegato.

Il prefetto puo' delegare la direzione tecnica dei lavori al capo dell'ispettorato agrario o al rappresentante di questi.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della meta' piu' uno ed a maggioranza assoluta dei presenti".2

Art 3.

L'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e' sostituito dal seguente:

"Al fine di assicurare l'equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e la buona conduzione dei fondi, per ciascuna provincia, la commissione tecnica provinciale determina ogni quattro anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, la tabella per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee.

Nella determinazione della tabella di cui al comma precedente la commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilira', per ogni qualita' di coltura ed eventuali gruppi di classi individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 12 volte ed un massimo di 45 volte, in conformita' alle direttive della commissione tecnica centrale.

Le assemblee regionali, sia a statuto speciale, sia a statuto ordinario, possono determinare coefficienti di moltiplicazione diversi, entro il minimo ed il massimo stabiliti nel comma precedente.

Qualora la commissione tecnica provinciale non abbia provveduto nel termine indicato al primo comma, le tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica centrale prevista dall'articolo 5 nel termine di due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria.

Nel caso in cui le tabelle siano state annullate, le nuove tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica provinciale entro tre mesi dalla data di annullamento; in mancanza, provvedera' la commissione tecnica centrale entro tre mesi.

Ove le tabelle non vengano determinate entro i termini sopra stabiliti, o siano state comunque annullate o sospese, l'equo canone sara' corrisposto, in via provvisoria, nell'ammontare corrispondente a 36 volte il reddito dominicale, indicato nel secondo comma, dei fondi oggetto del contratto.

Il pagamento delle differenze conseguenti al conguaglio del canone, dovra' essere effettuato nel termine di sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle".

Art 3.

L'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e' sostituito dal seguente:

"Al fine di assicurare l'equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e la buona conduzione dei fondi, per ciascuna provincia, la commissione tecnica provinciale determina ogni quattro anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, la tabella per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee.

Nella determinazione della tabella di cui al comma precedente la commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilira', per ogni qualita' di coltura ed eventuali gruppi di classi individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 12 volte ed un massimo di 45 volte, in conformita' alle direttive della commissione tecnica centrale.

Le assemblee regionali, sia a statuto speciale, sia a statuto ordinario, possono determinare coefficienti di moltiplicazione diversi, entro il minimo ed il massimo stabiliti nel comma precedente.

Qualora la commissione tecnica provinciale non abbia provveduto nel termine indicato al primo comma, le tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica centrale prevista dall'articolo 5 nel termine di due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria.

Nel caso in cui le tabelle siano state annullate, le nuove tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica provinciale entro tre mesi dalla data di annullamento; in mancanza, provvedera' la commissione tecnica centrale entro tre mesi.

Ove le tabelle non vengano determinate entro i termini sopra stabiliti, o siano state comunque annullate o sospese, l'equo canone sara' corrisposto, in via provvisoria, nell'ammontare corrispondente a 36 volte il reddito dominicale, indicato nel secondo comma, dei fondi oggetto del contratto.

Il pagamento delle differenze conseguenti al conguaglio del canone, dovra' essere effettuato nel termine di sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle".2

Art 3.

L'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e' sostituito dal seguente:

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