LEGGE 20 aprile 1989, n. 142 - Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato

Coming into Force27 Aprile 1989
Published date26 Aprile 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/04/26/089G0178/ORIGINAL
Enactment Date20 Aprile 1989
Official Gazette PublicationGU n.96 del 26-04-1989
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il quarto comma dell'articolo 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e' sostituito dal seguente:

"Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre".

Art 2.
  1. Il comma 1 dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242, e' sostituito dal seguente:

" 1. Gli esami di procuratore legale hanno luogo nel mese di dicembre di ogni anno presso le corti di appello".

Art 3.
  1. Il quarto comma dell'articolo 16 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e' sostituito dal seguente:

"Fermo il disposto del quarto comma dell'articolo 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, i candidati possono produrre il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte".

Art 4.
  1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 17- bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, introdotto dall'articolo 3 della legge 27 giugno 1988, n. 242, dopo le parole: "relative a cinque materie," sono inserite le seguenti: "di cui almeno una di diritto processuale,".

Art 5.
  1. Nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, quale modificato dalla legge 27 giugno 1988, n. 242, il primo comma dell'articolo 34 e' sostituito dai seguenti:

"Si osservano per lo svolgimento degli esami, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, commi primo e terzo, 24 e 25.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale, e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti cosi' assegnati, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punteggio per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova...

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