Art
1.
Il quarto comma dell'articolo 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e' sostituito dal seguente:
"Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre".
Art
2.
Il comma 1 dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242, e' sostituito dal seguente:
" 1. Gli esami di procuratore legale hanno luogo nel mese di dicembre di ogni anno presso le corti di appello".
Art
3.
Il quarto comma dell'articolo 16 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e' sostituito dal seguente:
"Fermo il disposto del quarto comma dell'articolo 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, i candidati possono produrre il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte".
Art
5.
Nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, quale modificato dalla legge 27 giugno 1988, n. 242, il primo comma dell'articolo 34 e' sostituito dai seguenti:
"Si osservano per lo svolgimento degli esami, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, commi primo e terzo, 24 e 25.
Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale, e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti cosi' assegnati, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punteggio per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova...