LEGGE 27 giugno 1988, n. 242 - Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale

Coming into Force02 Luglio 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/07/01/088G0295/ORIGINAL
Enactment Date27 Giugno 1988
Published date01 Luglio 1988
Official Gazette PublicationGU n.153 del 01-07-1988
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. L'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e modificato dal numero 5 dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1940, n. 254, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 22. - 1. Gli esami di procuratore legale hanno luogo nel mese di luglio di ogni anno presso le corti di appello.

  2. I temi per ciascuna prova scritta sono dati dal Ministro di grazia e giustizia.

  3. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro di grazia e giustizia e ciascuna di esse e' composta di cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno otto anni ad un ordine del distretto di corte d'appello sede dell'esame; due titolari e due supplenti sono magistrati dello stesso distretto, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di corte d'appello; un titolare e un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'Universita' della Repubblica, ovvero presso un Istituto superiore.

  4. Gli avvocati componenti le commissioni d'esame sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni commissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Il Ministro di grazia e giustizia nomina per ogni commissione esaminatrice il presidente ed il vicepresidente tra i componenti avvocati.

  5. I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

  6. Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unita', le commissioni esaminatrici possono essere integrate, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi prima dell'espletamento delle prove scritte, da un numero di membri supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati superiore a duecentocinquanta".

Art 2.
  1. All'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406, e' aggiunto il seguente comma:

"Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, determina, con proprio decreto, le modalita' per l'espletamento della pratica e per l'accertamento del suo effettivo svolgimento".

Art 3.
  1. Dopo l'articolo 17 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e' aggiunto il seguente:

    "Art. 17-bis. - 1. Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministro di grazia e giustizia ed hanno per oggetto:

    1. la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal...

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