LEGGE 6 febbraio 2006, n. 37 - Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva

Coming into Force16 Febbraio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/02/15/006G0055/ORIGINAL
Published date15 Febbraio 2006
Enactment Date06 Febbraio 2006
Official Gazette PublicationGU n.38 del 15-02-2006
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112

  1. All'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, dopo le parole: «devono osservare» sono inserite le seguenti: «e promuovere»;

  2. al comma 2, dopo le parole: «comunicazione commerciale e pubblicitaria.» e' inserito il seguente periodo: «E' comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive»;

  3. al comma 3, le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» sono soppresse;

  4. dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

    3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 e' trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione

    ;

  5. al comma 5, dopo le parole: «dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.» e' inserito il seguente periodo: «In caso di violazione delle medesime norme non e' comunque ammesso il pagamento in misura ridotta e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 31 della legge n. 223 del 1990»;

  6. dopo il comma 7, e' inserito il seguente:

    7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' in ogni caso assicurata un'adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonche' da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilita

    .

Art 2.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli...

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