LEGGE 7 agosto 1973, n. 519 - Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'

Coming into Force09 Settembre 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/08/25/073U0519/CONSOLIDATED/20120723
Published date25 Agosto 1973
Enactment Date07 Agosto 1973
Official Gazette PublicationGU n.219 del 25-08-1973
TITOLO I NATURA E FUNZIONI DELL'ISTITUTO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Natura e funzioni)

L'Istituto superiore di sanita' dipende dal Ministro per la sanita' ed e' organo tecnico-scientifico dotato di strutture ed ordinamenti particolari e di autonomia scientifica.

L'Istituto:

a) svolge attivita' di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica e del mantenimento della integrita' psico-fisica dei cittadini;

b) esegue, nei casi previsti dalle leggi, controlli di Stato e controlli analitici e provvede, per la parte igienico-sanitaria, all'esame tecnico dei brevetti e all'esame tecnico di progetti di opere ed impianti produttivi pubblici e privati;

c) compie accertamenti ed indagini di natura igienico-sanitaria anche in relazione all'ambiente: assetto territoriale, aria, acque, luoghi di lavoro;

d) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo igienico-sanitario, provvedendo in particolare: alla elaborazione delle norme tecniche concernenti farmaci, alimenti, prodotti, attivita' ed opere del settore; alla conservazione, distribuzione e preparazione degli standards biologici; provvede alla classificazione in tabella ed all'aggiornamento dei farmaci energetici nocivi usati nello sport; provvede inoltre alla elaborazione ed all'aggiornamento di norme per l'uso di sostanze e preparati chimici in agricoltura;

e) esercita vigilanza, limitatamente all'attivita' di sanita' pubblica, sugli istituti zooprofilattici;

f) produce, su richiesta del Ministro per la sanita', sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico;

g) promuove ed organizza corsi di aggiornamento e addestramento tecnico per il personale addetto ai servizi di sanita' delle amministrazioni pubbliche;

h) promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali riguardanti gli stessi compiti; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate i metodi di analisi elaborati ed in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della sanita' pubblica;

i) collabora con il Ministro per la sanita' all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;

l) provvede all'accertamento della composizione e della innocuita' dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 1993, N. 267 3

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 1993, N. 267 (3) 4

Art 2.

(Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca)

Nello svolgimento della sua attivita', l'istituto puo' cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini.

Ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, puo' accogliere, in qualita' di ospiti, studiosi italiani e stranieri che chiedono di addestrarsi in particolari tecniche e collaborare alle ricerche dell'Istituto e puo' conferire, nei limiti dei fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' a questo scopo, borse di studio per un periodo non superiore complessivamente a tre anni a cittadini italiani e stranieri.

Il comitato amministrativo, sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio, puo' autorizzare il direttore dell'istituto ad accordarsi con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici nazionali ricevendone contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti a compiti dell'Istituto stesso e indicando il responsabile scientifico della ricerca. I risultati saranno di appartenenza sia dell'istituto sia della organizzazione o ente che ne abbia fatto richiesta.

I contributi di cui al precedente terzo comma sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni, strumenti, apparecchiature, per le missioni all'estero e quant'altro occorra per la specifica ricerca da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai ricercatori designati o ad altri dipendenti dell'istituto. A tal fine essi vengono gestiti direttamente dall'Istituto su indicazione del responsabile scientifico della ricerca, che ne presentera' un rendiconto al comitato amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Art 2.

(Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca)

Nello svolgimento della sua attivita', l'istituto puo' cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini.

Ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, puo' accogliere, in qualita' di ospiti, studiosi italiani e stranieri che chiedono di addestrarsi in particolari tecniche e collaborare alle ricerche dell'Istituto e puo' conferire, nei limiti dei fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' a questo scopo, borse di studio per un periodo non superiore complessivamente a tre anni a cittadini italiani e stranieri.

Il comitato amministrativo, sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio, puo' autorizzare il direttore dell'istituto ad accordarsi con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici nazionali ricevendone contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti a compiti dell'Istituto stesso e indicando il responsabile scientifico della ricerca. I risultati saranno di appartenenza sia dell'istituto sia della organizzazione o ente che ne abbia fatto richiesta.

I contributi di cui al precedente terzo comma sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni, strumenti, apparecchiature, per le missioni all'estero e quant'altro occorra per la specifica ricerca da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai ricercatori designati o ad altri dipendenti dell'istituto. A tal fine essi vengono gestiti direttamente dall'Istituto su indicazione del responsabile scientifico della ricerca, che ne presentera' un rendiconto al comitato amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 4

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