DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2006, n. 153 - Modifiche agli articoli 248, 249, 250, 251, 252 nonche' agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada)

Coming into Force14 Luglio 2006
Enactment Date06 Marzo 2006
Published date15 Aprile 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/04/15/006G0170/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.89 del 15-04-2006
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;

Visti gli articoli da 248 a 252 e gli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.

Modifiche all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

  1. L'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

Art. 248 (Targa per ciclomotori). - 1. La targa di cui all'articolo 97 del codice ha le caratteristiche di cui all'articolo 250 ed e' contraddistinta da un codice alfanumerico.

2. Non puo' essere prodotta ed utilizzata una targa che rechi un codice alfanumerico gia' assegnato ad altra targa.

3. La targa e' strettamente legata al titolare, che la applica solo al veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario. Chi risulta intestatario di piu' veicoli deve conseguentemente munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe.

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Art 2.

Modifiche all'articolo 249 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

  1. L'articolo 249 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

Art. 249 (Utilizzazione della targa in caso di trasferimento di proprieta' dei ciclomotori). - 1. In caso di trasferimento di proprieta', o di costituzione di usufrutto o di locazione con facolta' di acquisto del ciclomotore, o di patto di riservato dominio del ciclomotore, la targa rimane in possesso del titolare che puo' riutilizzarla per una successiva richiesta di certificato di circolazione dopo averne dato comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 per l'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 225 del codice. L'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli dei dati relativi alla proprieta' non muta la natura giuridica di bene mobile non registrato del ciclomotore ed e' effettuata, ai fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.

2. Il titolare che non intenda riutilizzare la targa assegnatagli provvede alla sua distruzione e ne da' comunicazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251, con le modalita' stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento della sezione "ciclomotori" dell'Archivio nazionale dei veicoli.

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Art 3.

Modifiche all'articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

  1. All'articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Caratteristiche e modalita' di applicazione della targa per ciclomotori»;

  2. i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    1. La targa e' composta da sei...

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