Modificazioni al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni, concernente la disciplina degli emittenti. (Deliberazione n. 14743)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Vista la direttiva n. 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato); Visto in particolare il disposto dall'art. 8 della predetta direttiva riguardante la deroga ai divieti relativi agli abusi di mercato per le operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario, a condizione che tali negoziazioni si svolgano in conformita' delle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura stabilita dalla stessa direttiva; Visto il regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione europea del 22 dicembre 2003 recante modalita' di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le deroghe previste per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari, ed, in particolare, le condizioni che devono essere soddisfatte perche' le operazioni di stabilizzazione degli strumenti finanziari possano beneficiare della predetta deroga; Vista la delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificata dalle delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n.

13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003 e n. 14692 dell'11 agosto 2004; Visto in particolare che l'art. 15 del predetto regolamento concernente gli obblighi di comportamento che l'offerente, l'emittente e chi colloca i prodotti finanziari, nonche' coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti devono osservare nell'attivita' di compravendita degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o degli strumenti finanziari ad essi collegati; Considerato che in ordine al comportamento che tali soggetti devono tenere sussistono differenze tra le indicazioni desumibili dalle condizioni contenute nel predetto regolamento comunitario e quelle contenute nel citato art. 15 del regolamento concernente gli emittenti; Considerato che ai sensi dell'art. 18 della predetta direttiva ´Gli...

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