DECRETO-LEGGE 20 novembre 1981, n. 694 - Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero

Coming into Force03 Dicembre 1981
Published date03 Dicembre 1981
Enactment Date20 Novembre 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/12/03/081U0694/CONSOLIDATED/19901221
Official Gazette PublicationGU n.333 del 03-12-1981
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1924 che approva il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare il regime fiscale dello zucchero e nel contempo di provvedere al finanziamento degli aiuti nazionali di adattamento previsti dal regolamento (CEE) n. 1785/81 del 30 giugno 1981;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 novembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Per le cessioni e le importazioni di zucchero, di cui al numero 35 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura dell'otto per cento.

Art 2.

L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono aumentate a L. 8.818 per ogni quintale di zucchero di prima classe e a L. 8.465 per ogni quintale di zucchero di seconda classe.

Le riduzioni dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero e sul glucosio, di cui agli articoli 1, secondo e terzo comma, 2 e 5 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, n. 1442, sono soppresse.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservati allo Stato.

Art 3.

La Cassa conguaglio zucchero, a partire dalla campagna bieticolo-saccarifera 1981-82, e' autorizzata a provvedere alla corresponsione ai bieticoltori ed alla industria di trasformazione della barbabietola degli aiuti nazionali di adattamento previsti dalla normativa comunitaria.

Per la campagna bieticolo-saccarifera 1981-82 l'assegnazione di fondi alla Cassa conguaglio zucchero e' autorizzata nel limite di...

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