IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1924 che approva il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare il regime fiscale dello zucchero e nel contempo di provvedere al finanziamento degli aiuti nazionali di adattamento previsti dal regolamento (CEE) n. 1785/81 del 30 giugno 1981;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 novembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste; EMANA il seguente decreto: Art. 1.
Per le cessioni e le importazioni di zucchero, di cui al numero 35 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura dell'otto per cento.