DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1978, n. 204 - Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 656, recante norme per l'esercizio nella regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato

Coming into Force25 Maggio 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/05/24/078U0204/CONSOLIDATED/20040114
Published date24 Maggio 1978
Enactment Date05 Aprile 1978
Official Gazette PublicationGU n.142 del 24-05-1978
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Viste le norme predisposte dalla commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione autonoma siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; Decreta: Art. 1.

L'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, e' sostituito dal seguente:

"Il consiglio di giustizia amministrativa e' presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato. Al consiglio e' assegnato con funzioni di aggiunto un secondo presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Ne sono membri in sede consultiva:

  1. due magistrati del Consiglio di Stato con la qualifica di consigliere;

  2. un prefetto della Repubblica;

  3. quattro esperti dei problemi della regione.

    Per ciascuno dei membri del consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva previsti nelle precedenti lettere b) e c) e' nominato un supplente.

    Ne sono membri in sede giurisdizionale:

  4. quattro magistrati del Consiglio di Stato con la qualifica di consigliere, compresi i due indicati nella lettera a) del secondo comma;

  5. quattro giuristi scelti fra i professori di diritto delle universita' o avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

    Ai membri di cui alla lettera b) del precedente comma e' interdetto, per la durata della carica, l'esercizio della professione innanzi alle giurisdizioni amministrative.

    Il collegio giudicante e' composto dal presidente, da due consiglieri di Stato e da due dei membri indicati nella lettera b) del quarto comma.

    In sede consultiva ed in sede giurisdizionale il presidente titolare o il presidente aggiunto, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal consigliere di Stato piu' anziano assegnato al collegio.

    I presidenti di sezione ed i consiglieri di Stato sono designati dal presidente del Consiglio di Stato; il prefetto ed il suo supplente sono designati dal Ministro dell'interno; gli esperti indicati nella lettera c) del secondo comma ed i relativi supplenti, nonche' i giuristi indicati nella lettera b) del quarto comma, sono designati dalla giunta regionale".

Art 1.

PROVVEDIMENTO...

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