DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 1948, n. 654 - Norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato

Coming into Force27 Giugno 1948
End of Effective Date28 Gennaio 2004
Enactment Date06 Maggio 1948
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/06/12/048U0654/CONSOLIDATED/20040114
Published date12 Giugno 1948
Official Gazette PublicationGU n.135 del 12-06-1948
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: Art. 1.

E' istituito, con sede in Palermo, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Il Consiglio esercita le funzioni consultive e giurisdizionali spettanti alle Sezioni regionali del Consiglio di Stato previste dall'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 DICEMBRE 2003, N. 373

Art 2.

Il Consiglio di giustizia amministrativa e' presieduto da un presidente di Sezione del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio stesso.

Ne sono membri, in sede consultiva:

  1. due magistrati del Consiglio di Stato, di cui uno almeno col grado di consigliere, designati dal Presidente del Consiglio di Stato;

  2. un prefetto della Repubblica, designato dal Ministro per l'interno;

  3. quattro esperti nei problemi della Regione, designati dalla Giunta regionale.

    In sede giurisdizionale ne sono membri:

  4. i due magistrati del Consiglio di Stato indicati nel comma precedente;

  5. due giuristi scelti tra professori di diritto delle universita' o avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, designati dalla Giunta regionale. Agli avvocati e' interdetto durante la carica l'esercizio della professione innanzi alle giurisdizioni amministrative.

    Per ciascuno dei membri del Consiglio e' nominato un supplente. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito dal consigliere di Stato piu' anziano.

Art 2.

((Il consiglio di giustizia amministrativa e' presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato. Al consiglio e' assegnato con funzioni di aggiunto un secondo presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Ne sono membri in sede consultiva:

  1. due magistrati del Consiglio di Stato con la qualifica di consigliere;

  2. un prefetto della Repubblica;

  3. quattro esperti dei problemi della regione.

    Per ciascuno dei membri del consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva previsti nelle precedenti lettere b) e c) e' nominato un supplente.

    Ne sono membri in sede giurisdizionale:

  4. quattro magistrati del Consiglio di Stato con la qualifica di consigliere, compresi i due indicati nella lettera a) del secondo comma;

  5. quattro giuristi scelti fra i professori di diritto delle universita' o avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

    Ai membri di cui alla lettera b) del precedente comma e' interdetto, per la durata della carica, l'esercizio della professione innanzi alle giurisdizioni amministrative.

    Il collegio giudicante e' composto dal presidente, da due consiglieri di Stato e da due dei membri indicati nella lettera b) del quarto comma.

    In sede consultiva ed in sede giurisdizionale il presidente titolare o il presidente aggiunto, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal consigliere di Stato piu' anziano assegnato al collegio.

    I presidenti di sezione ed i consiglieri di Stato sono designati dal presidente del Consiglio di Stato; il prefetto ed il suo supplente sono designati dal Ministro dell'interno; gli esperti indicati nella lettera c) del secondo comma ed i relativi supplenti, nonche' i giuristi indicati nella lettera b) del quarto comma, sono designati dalla giunta regionale.))

Art 2.

...

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