DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1975, n. 640 - Modificazioni ed integrazioni alle norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di turismo

Coming into Force02 Gennaio 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/12/18/075U0640/ORIGINAL
Published date18 Dicembre 1975
Enactment Date30 Agosto 1975
Official Gazette PublicationGU n.333 del 18-12-1975
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Art. 1.

Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, e' sostituito dal seguente: "Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di turismo e vigilanza alberghiera".

Art 2.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, e' sostituito dal seguente: "La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo, di industria turistica e di vigilanza alberghiera, a norma dell'art. 20, in relazione all'art. 14, lettere d) ed n), dello statuto della regione siciliana ed in conformita' al presente decreto".

Art 3.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, e' sostituito dal seguente: "La regione esercita tutte le funzioni amministrative, ivi comprese la vigilanza e la tutela, in ordine agli enti provinciali del turismo, alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali, operanti nelle materie previste dal presente decreto".

Art 4.

L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, e' sostituito dal seguente: "I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche sono adottati dall'amministrazione regionale e comunicati periodicamente al Ministero del turismo e dello spettacolo ai fini del coordinamento della attivita' regionale con quella nazionale.

I programmi per la propaganda e le manifestazioni turistiche organizzate ed effettuate per iniziativa dello Stato, che debbono svolgersi nel territorio della regione, sono approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo sentita l'amministrazione regionale.

La regione svolge...

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