Nel territorio della Regione siciliana le attribuzioni del Commissariato per il turismo sono esercitate dall'Amministrazione regionale, a norma e nei limiti dell'art. 20, in relazione all'art. 14, lettera n) dello Statuto siciliano, ed in conformita' del presente decreto.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1956, n. 510 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione siciliana in materia di turismo
Coming into Force | 30 Giugno 1956 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1956/06/15/056U0510/CONSOLIDATED/19751218 |
Enactment Date | 09 Aprile 1956 |
Published date | 15 Giugno 1956 |
Official Gazette Publication | GU n.147 del 15-06-1956 |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta:
La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo, di industria turistica e di vigilanza alberghiera, a norma dell'art. 20, in relazione all'art. 14, lettere d) ed n), dello statuto della regione siciliana ed in conformita' al presente decreto.
La vigilanza e la tutela sugli Enti provinciali per il turismo e sugli Enti ed Istituti locali che svolgono attivita' nelle materie di cui all'art. 1, ivi comprese le aziende autonome di cura soggiorno e turismo e sui Comuni dispensati dal costituirle ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1 luglio 1926, n. 1380, sono esercitate dall'Amministrazione regionale.
La regione esercita tutte le funzioni amministrative, ivi comprese la vigilanza e la tutela, in ordine agli enti provinciali del turismo, alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali, operanti nelle materie previste dal presente decreto.
I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche di iniziativa regionale sono adottate dall'Amministrazione regionale sentito il Commissariato per il turismo.
((I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche sono adottati dall'amministrazione regionale e comunicati periodicamente al Ministero del turismo e dello spettacolo ai fini del coordinamento della attivita' regionale con quella nazionale.
I programmi per la propaganda e le manifestazioni turistiche organizzate ed effettuate per iniziativa dello Stato, che debbono svolgersi nel territorio della regione, sono approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo sentita l'amministrazione regionale.
La regione svolge la propria attivita' promozionale turistica all'estero utilizzando normalmente a tale scopo le strutture dell'E.N.I.T., nei cui organi amministrativi sara' adeguatamente rappresentata)).
I provvedimenti in materia di classifica e di...
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