DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1956, n. 510 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione siciliana in materia di turismo

Coming into Force30 Giugno 1956
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1956/06/15/056U0510/CONSOLIDATED/19751218
Enactment Date09 Aprile 1956
Published date15 Giugno 1956
Official Gazette PublicationGU n.147 del 15-06-1956
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta:

Art 1.

Nel territorio della Regione siciliana le attribuzioni del Commissariato per il turismo sono esercitate dall'Amministrazione regionale, a norma e nei limiti dell'art. 20, in relazione all'art. 14, lettera n) dello Statuto siciliano, ed in conformita' del presente decreto.

Art 1.

La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo, di industria turistica e di vigilanza alberghiera, a norma dell'art. 20, in relazione all'art. 14, lettere d) ed n), dello statuto della regione siciliana ed in conformita' al presente decreto.

Art 2.

La vigilanza e la tutela sugli Enti provinciali per il turismo e sugli Enti ed Istituti locali che svolgono attivita' nelle materie di cui all'art. 1, ivi comprese le aziende autonome di cura soggiorno e turismo e sui Comuni dispensati dal costituirle ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1 luglio 1926, n. 1380, sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

Art 2.

La regione esercita tutte le funzioni amministrative, ivi comprese la vigilanza e la tutela, in ordine agli enti provinciali del turismo, alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali, operanti nelle materie previste dal presente decreto.

Art 3.

I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche di iniziativa regionale sono adottate dall'Amministrazione regionale sentito il Commissariato per il turismo.

Art 3.

((I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche sono adottati dall'amministrazione regionale e comunicati periodicamente al Ministero del turismo e dello spettacolo ai fini del coordinamento della attivita' regionale con quella nazionale.

I programmi per la propaganda e le manifestazioni turistiche organizzate ed effettuate per iniziativa dello Stato, che debbono svolgersi nel territorio della regione, sono approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo sentita l'amministrazione regionale.

La regione svolge la propria attivita' promozionale turistica all'estero utilizzando normalmente a tale scopo le strutture dell'E.N.I.T., nei cui organi amministrativi sara' adeguatamente rappresentata)).

Art 4.

I provvedimenti in materia di classifica e di...

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