DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 679 - Modificazioni dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia

Coming into Force31 Agosto 1955
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1955/08/16/055U0679/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date03 Giugno 1955
Published date16 Agosto 1955
Official Gazette PublicationGU n.187 del 16-08-1955
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111, concernente l'erezione in ente morale del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;

Visti il decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, che approva lo statuto vigente del Circolo ed il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1948, n. 580, che modifica gli articoli 14 e 15 dello statuto medesimo;

Considerata l'opportunita' di ricondurre l'istituzione nell'ambito, piu' proprio, dei Ministero della difesa, modificando a tal fine anche quelle norme statutarie che in atto attribuiscono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i compiti di vigilanza sull'Ente;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la difesa e per le finanze; Decreta: Articolo unico.

L'art. 1 dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia e' modificato come segue:

"Il Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia e' posto sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

- Presidente onorario del Circolo e' il Ministro per la difesa, che vi esercita, l'alta autorita'".

Il secondo comma dell'art. 19 e' modificato come segue:

"Il presidente effettivo del Circolo e' nominato con decreto del Ministro per la difesa".

Il quinto capoverso dell'art. 22 e' modificato come segue:

"esamina ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Circolo, da sottoporre poi all'esame ed approvazione del Ministro per la difesa".

Nella lettera b), dell'art. 37 sono soppresse le parole "e dei Ministeri delle Forze armate e da quello delle finanze per la Regia guardia di finanza".

I quattro capoversi dell'art. 40 sono modificati come segue:

"Tutta la gestione patrimoniale e finanziaria e' sottoposta al controllo di una Commissione di revisione composta da un ufficiale di ciascuna delle tre Armi di terra, di mare e dell'aria, da un ufficiale del Corpo della Guardia di finanza, designato dal Comando generale del Corpo stesso, e da due esperti in materia amministrativa.

"La Commissione e' nominata dal Ministro per la difesa, che ne designa il presidente.

"Gli eventuali rilievi formano oggetto di comunicazione al presidente del Circolo e al Ministro per la difesa.

"Alla fine dell'esercizio finanziario, la Commissione di revisione, esaminato il consuntivo, presenta al Ministro...

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