DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1948, n. 580 - Modificazione degli articoli 14 e 15 dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia

Coming into Force18 Giugno 1948
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/06/03/048U0580/CONSOLIDATED/20100508
Published date03 Giugno 1948
Enactment Date14 Aprile 1948
Official Gazette PublicationGU n.127 del 03-06-1948
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111, concernente l'erezione in ente morale del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;

Visto il decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, che approva il nuovo statuto del Circolo stesso;

Ritenuta la necessita' di modificare gli articoli 14 e 15 del predetto statuto allo scopo di meglio adeguarli alla situazione ed alle necessita' in atto;

Vista la deliberazione 22 novembre 1947 del Consiglio di amministrazione del Circolo suddetto;

Visto il decreto Presidenziale 17 ottobre 1945;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per la difesa e per le finanze; Decreta:

A decorrere dal 1 gennaio 1948 gli articoli 14 e 15 dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, approvato col su citato decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, sono modificati come appresso:

Art. 14. - 1° Tassa di iscrizione:

La tassa di iscrizione a socio da pagarsi all'atto dell'iscrizione e' la seguente:

  1. per i soci effettivi . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300

  2. per gli ufficiali di complemento o di prima nomina . . " 150

  3. per i soci vitalizi - Non e prevista la tassa di iscrizione, avendola essi pagata quando erano in servizio permanente effettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " -

  4. per i soci temporanei. . . . . . . . . . . . . . . . . " 350

    Art. 15. - 2° Quote sociali:

    La quota sociale mensile e':

  5. per i soci effettivi e ufficiali di complemento di prima nomina non residenti a Roma:

    ufficiali inferiori. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15

    ufficiali superiori. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 25

    ufficiali generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 40 (quote da corrispondersi essenzialmente per spese di rappresentanza da tutte le Forze armate d'Italia);

  6. per i soci effettivi e ufficiali di complemento di prima nomina residenti a Roma:

    ufficiali inferiori. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 45

    ufficiali superiori. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 60

    ufficiali generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 75

  7. per i soci vitalizi e temporanei non residenti a Roma " 30 d)

    per i soci vitalizi e temporanei residenti a Roma. . . " 70

    Il presente decreto, munito...

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