IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111, concernente l'erezione in ente morale del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;
Visto il decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, che approva il nuovo statuto del Circolo stesso;
Ritenuta la necessita' di modificare gli articoli 14 e 15 del predetto statuto allo scopo di meglio adeguarli alla situazione ed alle necessita' in atto;
Vista la deliberazione 22 novembre 1947 del Consiglio di amministrazione del Circolo suddetto;
Visto il decreto Presidenziale 17 ottobre 1945;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per la difesa e per le finanze; Decreta:
A decorrere dal 1 gennaio 1948 gli articoli 14 e 15 dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, approvato col su citato decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, sono modificati come appresso:
Art. 14. - 1° Tassa di iscrizione:
La tassa di iscrizione a socio da pagarsi all'atto dell'iscrizione e' la seguente:
per i soci effettivi . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300
per gli ufficiali di complemento o di prima nomina . . " 150
per i soci vitalizi - Non e prevista la tassa di iscrizione, avendola essi pagata quando erano in servizio permanente effettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " -
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per i soci temporanei. . . . . . . . . . . . . . . . . " 350
Art. 15. - 2° Quote sociali:
La quota sociale mensile e':
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per i soci effettivi e ufficiali di complemento di prima nomina non residenti a Roma:
ufficiali inferiori. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15
ufficiali superiori. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 25
ufficiali generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 40 (quote da corrispondersi essenzialmente per spese di rappresentanza da tutte le Forze armate d'Italia);
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per i soci effettivi e ufficiali di complemento di prima nomina residenti a Roma:
ufficiali inferiori. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 45
ufficiali superiori. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 60
ufficiali generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 75
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per i soci vitalizi e temporanei non residenti a Roma " 30 d)
per i soci vitalizi e temporanei residenti a Roma. . . " 70
Il presente decreto, munito...