Modificazioni allo statuto dell'Universita'

DECRETO RETTORALE 26 agosto 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.

162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995, recante "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico" e la tabella XLV/2 allegata ad esso; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 1996, recante l'integrazione del comma 2.9 all'art. 2 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 1996, recante "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico", tra cui le scuole di specializzazione in radiodiagnostica e in radioterapia; Viste la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Brescia relativamente al riordino della scuola di specializzazione in radiologia, con conseguente trasformazione in due distinte scuole: la scuola di specializzazione in radiodiagnostica; la scuola di specializzazione in radioterapia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 3 luglio 1998; Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1.

Alle scuole di specializzazione in: radiodiagnostica; radioterapia, sono applicate le norme comuni previste dalla tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1995, integrate dal punto 2.9 approvato con decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 1996, nonche', per le parti da queste non regolate, le norme generali comuni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1987.

Art. 2.

Gli articoli da 138 a 144 relativi alla scuola di specializzazione in radiologia sono sostituiti dai seguenti, con conseguente scorrimento nella numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in radioterapia

Art. 138. - La scuola di specializzazione in radioterapia, istituita presso l'Universita' degli studi di Brescia, risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'Area medica.

Art. 139. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti in radioterapia con particolare riguardo all'oncologia.

Art. 140. - La scuola rilascia il titolo di specialista in radioterapia clinica.

Art. 141. - Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 142. - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia, l'istituto del radio degli Spedali civili di Brescia, sede della cattedra di radioterapia e sede amministrativa della scuola, afferente all'unita' operativa predipartimentale di scienze mediche, le strutture del S.S.N.

individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 143. - Fatti salvi i criteri generali della regolamentazione degli accessi previsti dalle norme vigenti, ed in base...

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