DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1998 - Modificazioni allo statuto dell'Universita'

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.

382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.

162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 18 marzo 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 93 del 27 aprile 1996 riguardante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in storia; Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo; Visto il parere favorevole espresso dal comitato di coordinamento regionale delle Universita' abruzzesi nella seduta del 5 ottobre 1998; Vista la relazione tecnica del nucleo di valutazione dell'Ateneo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 ed in particolare l'art. 2, comma 4; Considerato che lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, emanato con decreto rettorale in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 19 marzo 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e previsto nel regolamento didattico di Ateneo; Considerato altresi', che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica statutaria, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle suddette delibere degli organi accademici;

Decreta:

E' istituito, a decorrere dall'anno accademico 1998/1999 presso la facolta' di...

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