IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 286 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola speciale di assistenza sociale psichiatrica e della scuola speciale per terapisti della riabilitazione specializzati in cinesiterapia o terapia del linguaggio, presso la facolta' di medicina e chirurgia. Scuola di assistenza sociale psichiatrica (Scuola diretta a fini speciali)
Art. 287. - Presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Genova e' annessa la scuola di assistenza sociale psichiatrica (scuola diretta a fini speciali) che fa capo alla cattedra di psichiatria. Essa ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorica e pratica, agli assistenti sociali, istruendoli sui problemi dell'intervento presso l'ambiente familiare e sociale dell'ammalato psichico, sulle possibilita' di intervento a tipo casework sui problemi di reinserimento sociale del paziente con disturbi psichici e sulle funzioni dell'assistente sociale presso i servizi di assistenza psichiatrica e le istituzioni psichiatriche ambulatoriali e ospedaliere.
Art. 288. - La durata del corso per il conseguimento del diploma di assistente sociale psichiatrico e' di due anni accademici; nel primo anno vengono impartiti insegnamenti teorici ed esercitazioni pratiche su materie propedeutiche e tecniche. Nel secondo anno vengono impartiti insegnamenti teorici e pratici su argomenti di clinica neurologica e psichiatrica, assistenza psichiatrica intra ed extraospedaliera e materie affini. Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza.
Art. 289. - Possono accedere alla scuola i cittadini italiani di ambo i sessi di 18 anni compiuti, forniti del diploma di scuola media superiore (II grado...