Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con cui e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e successive modifiche;

Vista la legge n. 370 del 19 ottobre 1999 contenente disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visto lo Statuto di autonomia della Luiss Libera Universita' Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, emanato con decreto rettorale n. 7 del 2 febbraio 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2004, e successive modifiche di cui al decreto rettorale n. 112 del 12 settembre 2005, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2005;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2006, con la quale sono state approvate le modifiche statutarie;

Vista la nota prot. n. 10 dell'8 gennaio 2007, con cui la proposta di modifiche statutarie e' stata trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca;

Vista la nota prot. n. 253 del 19 gennaio 2007 con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca comunica di non avere al riguardo osservazioni da formulare;

Decreta:

  1. Lo statuto di autonomia della Luiss Libera Universita' Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli e' modificato come segue:

Art. 7.

Il quinto comma e' cosi' modificato:

L'avviso di convocazione, nel quale sono indicati la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione, e' inviato dal presidente o dal vice presidente esecutivo ai consiglieri almeno cinque giorni di calendario prima della riunione, salvo minor termine in caso di urgenza. L'invio puo' essere effettuato con telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo.

Dopo il settimo comma e' aggiunto il seguente comma:

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, il presidente (o in caso di sua assenza colui che lo sostituisce) deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati...

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