LEGGE 29 maggio 1967, n. 379 - Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria

Coming into Force29 Giugno 1967
End of Effective Date21 Dicembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/06/14/067U0379/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date29 Maggio 1967
Published date14 Giugno 1967
Official Gazette PublicationGU n.147 del 14-06-1967
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Gli assegnatari dei terreni espropriati o acquistati dagli Enti di sviluppo ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e i loro aventi causa possono, in deroga al divieto stabilito dal secondo comma dell'articolo 18 della precitata legge 12 maggio 1950, n. 230, riscattare le annualita' previste dall'atto di assegnazione, sempre che siano trascorsi sei anni dalla immissione in possesso da parte dell'Ente e l'assegnatario o l'avente causa abbia adempiuto gli obblighi essenziali derivanti dal rapporto di assegnazione.

Per i terreni che sono stati oggetto di successive assegnazioni i termini di cui al primo comma sono computati a decorrere dalla prima assegnazione del fondo.

Art 2.

Il prezzo di riscatto e' costituito dall'ammontare delle rate del prezzo di assegnazione ancora dovute in conto capitale e puo' essere pagato anche in rate annuali allo interesse dell'1 per cento, entro il termine massimo di dieci anni.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente, verificata l'esistenza dei requisiti legali e l'adempimento di quanto prescritto dall'articolo 3, delibera il riscatto. La delibera, contenente i patti e le modalita' del riscatto, e' allegata all'atto di trasferimento del quale fa parte integrante.

Art 3.

Salvo il disposto del precedente articolo 2, contestualmente al riscatto si procedera' alla chiusura dei conti e le somme dovute all'Ente per il rimborso di anticipazioni, imposte, contributi ed ogni altro eventuale titolo, saranno, a richiesta dell'assegnatario, rateizzate fino ad un massimo di dieci annualita', all'interesse del 2 per cento.

Nelle somme dovute possono essere conteggiate anche quelle relative ai crediti delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 12 maggio 1950, numero 230. In tal caso l'Ente provvedera' ad estinguere i crediti predetti.

Quando il rimborso e' effettuato in unica soluzione, l'Ente concede una riduzione fino al massimo del 20 per cento sull'ammontare delle somme dovute.

Il consolidamento e l'ammortamento dei debiti secondo le modalita' previste dal presente articolo sono concessi, a richiesta, anche agli assegnatari che non si avvalgono della facolta' di riscatto.

Art 4.

Il fondo riscattato e' soggetto a vincolo di indivisibilita' ai sensi della legge 3 giugno 1940, n. 1078.

Fino al termine del trentesimo anno dalla data della prima assegnazione, il fondo non...

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