LEGGE 30 novembre 1961, n. 1326 - Modificazioni alle disposizioni sulla Cassa ufficiali e sul Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza

Coming into Force12 Gennaio 1962
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1961/12/28/061U1326/CONSOLIDATED/20181221
Enactment Date30 Novembre 1961
Published date28 Dicembre 1961
Official Gazette PublicationGU n.320 del 28-12-1961
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Alla Cassa ufficiali, istituita con l'articolo 33 del regio decreto-legge 5 luglio 1984, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, sono iscritti d'ufficio gli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza, all'atto della nomina.

Gli ufficiali anzidetti sono tenuti a versare alla Cassa il contributo stabilito dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120, quale risulta integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art 1.

Alla Cassa ufficiali, istituita con l'articolo 33 del regio decreto-legge 5 luglio 1984, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, sono iscritti d'ufficio gli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza, all'atto della nomina.

Gli ufficiali anzidetti sono tenuti a versare alla Cassa il contributo stabilito dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120 . . ..

Art 2.

Il Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza, istituito con lo articolo 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, modificato dalla legge 12 giugno 1955, n. 512, assume la denominazione di "Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza".

Al Fondo di cui al precedente comma sono iscritti d'ufficio i militari di truppa all'atto della loro ammissione alla prima rafferma triennale ed i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma, all'atto della nomina, qualora non vi siano stati gia' iscritti con grado di militare di truppa.

I sottufficiali e i militari di truppa di cui al precedente comma sono tenuti a versare al Fondo il contributo stabilito dall'articolo 3 della legge 12 giugno 1955, n. 512, quale risulta integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art 2.

Il Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza, istituito con lo articolo 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, modificato dalla legge 12 giugno 1955, n. 512, assume la denominazione di "Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa...

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