LEGGE 12 giugno 1955, n. 512 - Modificazioni alle disposizioni riguardanti il "Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati" della Guardia di finanza

Coming into Force15 Luglio 1955
Published date30 Giugno 1955
Enactment Date12 Giugno 1955
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1955/06/30/055U0512/CONSOLIDATED/20130125
Official Gazette PublicationGU n.148 del 30-06-1955
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA; PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il "Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati", istituito presso il Comando generale della Guardia di finanza in forza dell'art. 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, assume la denominazione di "Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza".

Tutte le disposizioni in vigore per il "Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati" sono estese al "Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza" con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art 2.

Al Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza" sono iscritti d'ufficio i sottufficiali e gli appuntati nonche' i finanzieri che abbiano compiuto il dodicesimo anno di servizio. Ai finanzieri iscritti al Fondo sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per i sottufficiali e gli appuntati.

Art 3.

Il contributo a favore del Fondo previsto dalle disposizioni in vigore e' elevato dall'uno a due per cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga nominali.

Art 3.

Il contributo a favore del Fondo previsto dalle disposizioni in vigore e' elevato dall'uno a due per cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga nominali , considerati in ragione dell'ottanta per cento.

Art 4.

In caso di decesso dell'iscritto prima della cessazione dal servizio, il diritto al premio di previdenza spetta al coniuge superstite che non sia legalmente separato per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi con sentenza passata in giudicato.

In mancanza del coniuge il diritto spetta in parti eguali ai figli minorenni legittimi o legittimati anteriormente alla morte del genitore o adottivi, e ai figli maggiorenni nullatenenti se permanentemente inabili al lavoro.

In mancanza delle persone indicate nei precedenti commi, il diritto al premio di previdenza spetta ai genitori dell'iscritto.

Il diritto alla restituzione delle somme versate dai sottufficiali, appuntati e finanzieri deceduti prima del compimento dei sei anni richiesti per il diritto all'indennita', nonche' il diritto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT