LEGGE 13 aprile 1977, n. 114 - Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

Coming into Force17 Aprile 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/04/16/077U0114/CONSOLIDATED/19981124
Enactment Date13 Aprile 1977
Published date16 Aprile 1977
Official Gazette PublicationGU n.103 del 16-04-1977
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli da 1 a 7 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Art 2.

Nell'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono soppresse le parole "ad eccezione di quelle i cui redditi sono imputati ad altri ai sensi dell'articolo 4".

Art 3.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' sostituito dal seguente:

"L'imposta si applica sul reddito complessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto passivo, compresi i redditi altrui dei quali egli ha la libera disponibilita' o la amministrazione senza obbligo della resa dei conti ed esclusi i redditi sui quali l'imposta stessa si applica separatamente ai sensi degli articoli 12, 13 e 14".

Art 4.

Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' inserito il seguente:

"Art. 4 - Coniugi e figli minori. - Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata prevista dagli articoli 12 e seguenti:

  1. i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi;

  2. i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste dall'articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;

  3. i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi e' un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare".

Art 5.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' sostituito dal seguente:

"Art. 10 - Oneri deducibili. - Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purche' risultino da idonea documentazione, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) l'imposta locale sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, iscritta nei ruoli la cui riscossione ha inizio nel periodo d'imposta. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, primo comma, l'imposta si deduce per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dallo stesso articolo;

b) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori;

c) gli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonche' quelli pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per i quali la deduzione e' ammessa per un importo non superiore a tre milioni di lire, salvo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58;

d) le spese mediche e chirurgiche, nonche' quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire. La deduzione e' ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione annuale, indichi il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico;

e) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, nonche' degli affiliati, per un importo complessivamente non superiore a lire un milione;

f) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

g) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultane da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;

h) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'arti colo 433 del codice civile;

i) i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge;

l) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge per un importo complessivamente non superiore a due milioni di lire. La deduzione dei premi per l'assicurazione sulla vita e' ammessa a condizione che dai documenti allegati alla dichiarazione risulti che il contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data della sua stipulazione e che per il periodo di durata minima esso non consenta la concessione dei prestiti. In caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio l'impresa assicurazione deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta d'acconto del dieci per cento commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi e l'ammontare dei premi che sono stati dedotti dal reddito complessivo del contribuente e' soggetto a tassazione a norma dell'articolo 13.

Sono inoltre deducibili, nel limite del settantacinque per cento del loro ammontare, le spese relative ad immobili di interesse artistico, storico o archeologico sostenute ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Gli oneri indicati alle lettere d), f) ed l) sono deducibili, fermo restando il limite complessivo rispettivamente stabilito, anche se sono stati sostenuti nell'interesse dei soggetti indicati nell'articolo 15 che si trovino nelle condizioni ivi previste".

Il Governo della Repubblica e' delegato a regolare con nuove norme, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e i limiti di deducibilita' delle spese mediche e chirurgiche da reddito complessivo delle persone fisiche, in base al criterio di coordinarne la disciplina con le disposizioni legislative in materia di assistenza sanitaria pubblica e mutualistica e di evitare distorsioni tra le forme diretta e indiretta dell'assistenza stessa.

Le norme di cui al comma precedente saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica avente valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per le finanze e per la sanita', sentito il parere della Commissione parlamentare prevista dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e avranno effetto dall'anno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art 6.

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' sostituito dal seguente:

"Art. 15 - Detrazioni soggettive dall'imposta. - Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si detraggono lire trentaseimila per quota esente.

Si detraggono inoltre, per carichi di famiglia:

1) lire settantaduemila per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per ammontare superiore a lire novecentosessantamila al lordo degli oneri deducibili; 2) le seguenti somme per i figli o affiliati minori di eta':

lire 7.000 per un figlio;

lire 15.000 per due figli;

lire 23.000 per tre figli;

lire 32.000 per quattro figli;

lire 50.000 per cinque figli;

lire 70.000 per sei figli;

lire 100.000 per sette figli;

lire 150.000 per otto figli;

lire 72.000 per ogni altro figlio.

La detrazione spetta anche per i figli permanentemente inabili al lavoro e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito a condizione che non abbiano redditi propri per ammontare superiore a lire novecentosessantamila. Se uno dei coniugi non possiede redditi per ammontare superiore a lire novecentosessantamila la detrazione per figli spetta all'altro coniuge in misura doppia. La detrazione per gli adottati e gli affiliati di un solo coniuge spetta a quest'ultimo in misura doppia. In caso di mancanza del coniuge la detrazione di cui al n. 1) si applica per il primo figlio e la quota detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essi e' ridotta di lire quattordicimila;

3) lire dodicimila per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, diverse da quelle previste nel precedente n. 2), che non possieda redditi propri superiori a lire novecentosessantamila e conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti...

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