ORDINANZA 14 gennaio 1988, n. 15 - Modificazioni all'ordinanza ministeriale 27 giugno 1987, n. 288, recante disposizioni in materia di polizia veterinaria e interventi di profilassi dell'afta epizootica

Coming into Force26 Gennaio 1988
Published date26 Gennaio 1988
Enactment Date14 Gennaio 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/01/26/088G0028/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.20 del 26-01-1988
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Considerato che dal 25 luglio 1987 non sono stati piu' segnalati focolai di afta epizootica nel territorio nazionale;

Considerato che con decisione della commissione CEE del 26 novembre 1987, n. 87/563/CEE, sono state revocate le misure di divieto nei confronti delle esportazioni nei Paesi comunitari di carni, prodotti a base di carni e di animali vivi delle specie bovina e suina;

Ritenuto che, in relazione alla favorevole situazione epizootologica nei riguardi dell'afta epizootica, possono essere attenuate le disposizioni relative ai controlli sanitari sullo spostamento degli animali delle specie recettive alla malattia;

Visti gli articoli 6, lettera b), e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza 27 giugno 1987, n. 288, riguardante disposizioni in materia di polizia veterinaria ed interventi di profilassi dell'afta epizootica (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1987), modificata dall'ordinanza 5 novembre 1987, n. 465 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1987);

Su conforme parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 15 dicembre 1987; Ordina: Art. 1.

L'art. 12 dell'ordinanza ministeriale 27 giugno 1987, n. 288, e' sostituito dal seguente:

"Art. 12. - Fermo restando quanto disposto dall'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 5 novembre 1987, n. 465, i bovini, i bufalini, gli ovini, i caprini ed i suini da trasportare a mezzo ferroviario, tranvia, autocarri, navi ed aeromobili con destinazione a regioni diverse da quelle in cui ha sede l'allevamento di provenienza, debbono essere sottoposti a preventiva visita veterinaria prima del carico.

La visita veterinaria per gli animali di cui al comma precedente deve essere integrata da un controllo sanitario sull'intero allevamento.

La dichiarazione di esito favorevole del controllo sullo stato sanitario dell'allevamento deve essere aggiunta alla dichiarazione sanitaria di cui a tergo del mod. 4 allegato al vigente regolamento di polizia veterinaria, con l'indicazione dell'ora in cui sono stati espletati la visita...

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