DECRETO 19 aprile 2002 - Modificazione alla tabella A allegata al decreto 9 marzo 1999

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, secondo cui le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 8 sono destinate a compensare, tra l'altro, i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attivita' produttive; Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n.

268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n.

354; Visto l'art. 27, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, concernente il regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Vista la determinazione 23 gennaio 2001 del direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio, recante "istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche"; Considerato che dal combinato disposto dall'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, come integrato dall'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si evince che con la locuzione di comune si e' inteso fare riferimento al centro abitato ove ha sede la casa comunale e che, quindi un comune appartenente alla zona climatica E e' da ritenere non metanizzato se non lo e' il centro abitato, sede della casa comunale, a nulla rilevando che una...

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