Modifica dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario , registrato al n. 12578.

IL CAPO DIPARTIMENTO per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza

degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti ´Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitariª;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (in particolare art. 12, comma 2, lettera a), concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 22 marzo 2005, con il quale e' stato registrato al n. 12578 il prodotto fitosanitario denominato Ranman a nome dell'impresa ISK Biosciences Europe SA, 480 Avenue Louise Bte 12 B - 1050 Bruxelles (Belgio), preparato in stabilimenti di produzione gia' autorizzati;

Vista la domanda presentata il 21 dicembre 2005 dall'impresa medesima diretta ad ottenere la variazione del testo dell'etichetta, relativamente alle modalita' d'impiego, del prodotto sopracitato;

Rilevato che la verifica tecnico-giuridica d'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, in particolare che la modifica richiesta e' ininfluente sulle caratteristiche agronomiche, sanitarie ed ambientali del prodotto in questione;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non e' richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo...

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