LEGGE 21 luglio 1984, n. 362 - Modifica delle aliquote di imposta sui gas di petrolio liquefatti e sul gas metano per uso autotrazione, nonche' istituzione di una tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose alimentati con gas di petrolio liquefatti o con gas metano e altre disposizioni fiscali

Coming into Force25 Luglio 1984
Published date24 Luglio 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/07/24/084U0362/CONSOLIDATED/19971230
Enactment Date21 Luglio 1984
Official Gazette PublicationGU n.202 del 24-07-1984
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono state stabilite in lire 24.612 al quintale.

L'imposta erariale di consumo sul gas metano usato come carburante nell'autotrazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono stabilite nella misura di lire 30 per metro cubo di prodotto alla temperatura di 15° centigradi ed a pressione normale.

Le riduzioni di aliquote di cui ai commi precedenti hanno effetto dal 1 gennaio 1985.

Art 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono ... stabilite in lire 24.612 al quintale.

L'imposta erariale di consumo sul gas metano usato come carburante nell'autotrazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono stabilite nella misura di lire 30 per metro cubo di prodotto alla temperatura di 15° centigradi ed a pressione normale.

Le riduzioni di aliquote di cui ai commi precedenti hanno effetto dal 1 gennaio 1985.

Art 2.

Per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante alimentazione del motore a gas di petrolio liquefatto o con gas metano, anche in alternativa alla alimentazione con benzina, oltre alle tasse automobilistiche ed alla addizionale di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729, e' dovuta una tassa speciale a favore dello Stato nelle seguenti misure: lire 15.000 per anno, per ogni CV di potenza fiscale del motore, per gli autoveicoli alimentati con gas di petrolio liquefatto; lire 10.500 per anno, per ogni CV di potenza fiscale, per gli autoveicoli alimentati con metano. Per le autovetture e gli autoveicoli con potenza fino a 15 CV e' dovuta la tassa speciale annua di lire 165.000 se alimentati con gas di petrolio liquefatto, e di lire 105.000 se alimentati con metano. La misura della tassa speciale e' ridotta del 50 per cento per le autovetture da noleggio da rimessa e per quelle adibite a servizio pubblico da piazza.

La tassa speciale deve essere corrisposta contestualmente alle tasse automobilistiche con le modalita' e nei termini per queste stabiliti ed e' dovuta anche se l'impianto di alimentazione con gas non risulti funzionante.

La tassa speciale si applica, in relazione alla potenza fiscale del veicolo, a partire dal periodo fisso che inizia dal 1° gennaio 1985. L'obbligo del pagamento della tassa cessa a partire dal primo periodo fisso successivo a quello in cui viene eseguita l'annotazione della avvenuta asportazione dell'impianto a gas nei registri di formalita' del Pubblico registro automobilistico e nel foglio complementare.

Art 2.

Per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante alimentazione del motore a gas di petrolio liquefatto o con gas metano, anche in alternativa alla alimentazione con benzina, oltre alle tasse automobilistiche ed alla addizionale di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729, e' dovuta una tassa speciale a favore dello Stato nelle seguenti misure: lire 15.000 per anno, per ogni CV di potenza fiscale del motore, per gli autoveicoli alimentati con gas di petrolio liquefatto; lire 10.500 per anno, per ogni CV di potenza fiscale, per gli autoveicoli alimentati con metano. Per le autovetture e gli autoveicoli con potenza fino a 15 CV e' dovuta la tassa speciale annua di lire 165.000 se alimentati con gas di petrolio liquefatto, e di lire 105.000 se alimentati con metano. La misura della tassa speciale e' ridotta del 50 per cento per le autovetture da noleggio da rimessa e per quelle adibite a servizio pubblico da piazza.

La tassa speciale deve essere corrisposta contestualmente alle tasse automobilistiche con le modalita' e nei termini per queste stabiliti ed e' dovuta anche se l'impianto...

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