IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 54 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilita' generale dello Stato, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309;
Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273;
Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico.
Il terzo comma dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309, e' sostituito dal seguente:
"Sono ammessi a prestare fidejussione gli Istituti di credito di diritto pubblico e le Banche d'interesse nazionale nonche' le Aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a L. 300.000.000 e le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di 1° categoria e le Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a L. 100.000.000".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale...