DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948, n. 1309 - Modificazioni agli articoli 54, 55, 56 e 57 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sul regolamento dell'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, concernente l'accettazione di fidejussioni

Coming into Force28 Novembre 1948
Published date13 Novembre 1948
Enactment Date29 Luglio 1948
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/11/13/048U1309/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.265 del 13-11-1948
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273.

Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico.

Agli articoli 54, 55, 56 e 57 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato

con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono sostituiti i seguenti: Art. 54. - Secondo la qualita' e l'importanza del contratti, coloro che contraggono obbligazioni verso le Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario ed in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa.

Puo' accettarsi una cauzione costituita da fidejussione.

Sono ammessi a prestare fidejussione gli istituti di credito di diritto pubblico e le banche d'interesse nazionale.

Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fidejussione puo' accettarsi quando il canone annuo non superi le lire 100.000 e la durata non oltrepassi i sei anni o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto.

Per il taglio dei boschi cedui, la fidejussione puo' accettarsi quando venga pagato per intiero anticipatamente il prezzo pattuito.

Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza l'impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non superiore alle lire 8000 annue, l'Amministrazione puo' accettare la fidejussione di persona proba e solvente che firma in solido con l'accollatario.

In casi speciali e per contratti a lunga scadenza puo' essere accettata una cauzione in beni stabili di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello della Avvocatura dello Stato sulla proprieta' e liberta' dei beni da accettare in cauzione.

E' pure fatta facolta' all'Amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, si nazionali che estere, di notoria solidita' e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38.

L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fidejussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di...

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