LEGGE 19 gennaio 1999, n. 14 - Modifica degli articoli 599 e 602 del codice di procedura penale

Coming into Force31 Gennaio 1999
Enactment Date19 Gennaio 1999
Published date30 Gennaio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/01/30/099G0051/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.24 del 30-01-1999
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

" 4. La corte, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, provvede in camera di consiglio altresi' quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

5. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento".

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.
  1. Il comma 2 dell'articolo 602 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

" 2. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599, comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone per la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo".

Art 3.
  1. Nei procedimenti nei quali e' stata pronunciata sentenza di appello prima della data di entrata in vigore della presente legge, se e' pendente ricorso per cassazione, ovvero se questo e' proposto successivamente alla predetta data, il procuratore generale presso la Corte...

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