LEGGE 11 dicembre 2012, n. 224 - Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attivita' di autoriparazione. (12G0246)

Coming into Force05 Gennaio 2013
Published date21 Dicembre 2012
Enactment Date11 Dicembre 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/12/21/012G0246/CONSOLIDATED/20171229
Official Gazette PublicationGU n.297 del 21-12-2012
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Nuove disposizioni in materia di attivita' di autoriparazione

  1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e' sostituito dal seguente:

3. Ai fini della presente legge l'attivita' di autoriparazione si distingue nelle attivita' di:

a) meccatronica;

b) carrozzeria;

c) gommista

.

Art 2.

Requisiti tecnico-professionali

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, alle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformita' ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art 2.

Requisiti tecnico-professionali

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, alle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformita' ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

((1-bis. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in...

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