LEGGE 23 agosto 1962, n. 1335 - Modalita' per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni

Coming into Force25 Settembre 1962
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1962/09/10/062U1335/ORIGINAL
Enactment Date23 Agosto 1962
Published date10 Settembre 1962
Official Gazette PublicationGU n.228 del 10-09-1962
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La somma di lire 269.957.559.000 da corrispondersi dallo Stato all'istituto nazionale della previdenza sociale alla data del 31 dicembre 1960 a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni in applicazione della, legge 4 aprile 1952, n. 218, della legge 26 novembre 1955, n. 1125, e della legge 20 febbraio 1958, n. 55, in aggiunta alle somme stanziate, fino all'esercizio 1960-61, e' versata all'Istituto medesimo in ragione di:

L. 49.000.000.000...................... nell'esercizio 1961-62 " 49.000.000.000..................... " 1962-63 " 43.000.000.000..................... " 1963-64 " 43.600.000.000..................... " 1961-65 " 43.000.000.000..................... " 1965-66 " 42.957.559.000..................... " 1966-67

Le ulteriori somme da corrispondersi per il periodo dal 1 gennaio 1961 al 30 giugno 1962 al citato Istituto per gli stessi fini, in aggiunta agli stanziamenti iscritti negli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62, saranno ripartite in tre annualita' uguali a decorrere dall'esercizio 1965-66. Tali somme saranno accertate, sulla base delle risultanze della gestione del Fondo, con decreto dei Ministri per il bilancio e per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art 2.

Alla spesa di lire 269.957.559.000 di cui al primo comma dell'articolo 1 sara' provveduto:

  1. quanto a lire 220.000.000.000 col ricavo della emissione di speciali certificati di credito alla quale il Ministro per il tesoro e' autorizzato. Tale emissione sara' effettuata in ragione di lire 40.000.000.000 in ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962-63 e di lire 35.000.000.000 annue negli esercizi dal 1963-64 al 1966-67.

    I certificati saranno ammortizzati in dieci anni a decorrere dal 1 luglio 1965, e frutteranno gli interessi pagabili in rate semestrali anticipate il 1 gennaio e il 1 luglio di ogni anno.

    Con decreti del Ministro per il tesoro saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi mediante estrazione a sorte, nonche' ogni altra condizione e modalita' relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia -...

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