DECRETO 18 luglio 2003 - Modalita' di ammissione al Fondo ex art. 55 e disposizioni attuative per l'anno 2003

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha istituito a decorrere dal 2002, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, e visto in particolare il comma 3, come modificato dall'art. 70, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale ha stabilito che le dispobilita', del predetto Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economa e delle finanze, il cui schema e' trasmesso al Parlamento entro il 31 gennaio di ciascun anno per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni; Visto il proprio decreto in data 4 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 dei 28 marzo 2003, con il quale sono state dettate le norme attuative della disposizione richiamata per l'anno 2002; Visto il proprio decreto in data odierna con il quale le disponibilita' del Fondo relative al 2003 sono ripartite tra le iniziative di cui all'elenco allegato al decreto stesso; Ritenuto di dettare per il 2003 disposizioni attuative analoghe a quelle emanate per il 2002 con il decreto sopra citato e di definire lo schema di prospetto informativo da allegare alla domanda di finanziamento, al fine di acquisire informazioni il piu' possibile uniformi; Decreta

Art. 1.

Ammissione a finanziamento Le regioni e gli enti locali competenti a richiedere l'ammissione ai contributi del Fondo ex art. 55 della legge n. 448/2001 per le iniziative indicate nell'elenco allegato al decreto di riparto in data odierna presentano apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze, via XX Settembre, 97 - (cap. 00187) Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

La domanda deve essere corredata da copia - debitamente compilata in ogni sua parte - del prospetto informativo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di inosservanza del termine di cui sopra il finanziamento e' da intendersi automaticamente revocato.

Art. 2.

Erogazioni L'erogazione del contributo, compatibilmente con le disponibilita' di cassa ed eventuali vincoli di bilancio sopravvenuti, avverra' in un'unica soluzione a favore dell'ente assegnatario e sara' effettuata previa comunicazione da parte dell'ente medesimo dell'avvenuto affidamento dei lavori.

Art. 3.

Responsabilita'...

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