LEGGE 4 novembre 1997, n. 413 - Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene

Coming into Force03 Dicembre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/12/03/097G0445/CONSOLIDATED/20171216
Enactment Date04 Novembre 1997
Published date03 Dicembre 1997
Official Gazette PublicationGU n.282 del 03-12-1997
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. A decorrere dal 1 luglio 1998, il tenore massimo consentito di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine e' fissato, rispettivamente, nell'1 per cento in volume e nel 40 per cento in volume.

  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', previo parere delle competenti commissioni parlamentari, e' stabilita un ulteriore riduzione, a decorrere dal 1 luglio 2000, del tenore massimo di idrocarburi aromatici nelle benzine, di cui al comma 1, sulla base delle normativa comunitaria, valutati i dati forniti dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e quelli elaborati dall'Istituto superiore di sanita'.

  3. Il controllo del tenore di benzene e della frazione aromatica nelle benzine e' effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli importati. I laboratori provvedono a classificare le benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando, per il benzene, i metodi di cui all'allegato al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, con le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135 (edizione maggio 1995) e, per gli idrocarburi aromatici totali, il metodo ASTM D 1319 fino alla definizione di apposita metodica disposta con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze.

  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le raffinerie e i depositi fiscali inviano all'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente le informazioni inerenti le caratteristiche delle benzine esitate sul mercato interno.

  5. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede ad effettuare i controlli necessari a verificare l'attendibilita' delle informazioni ricevute dalle raffinerie e dai depositi fiscali. Dei risultati delle verifiche cosi' effettuate l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente riferisce al Parlamento mediante una relazione annuale.

  6. L'immissione in consumo di benzine non rispondenti a quanto stabilito nei commi 1 e 2 e' punita con la sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 300 milioni. In caso di recidiva la sanzione amministrativa e' triplicata.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MARZO 2005, N. 66

Art 2.
  1. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla presente legge, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove appositi accordi di programma con le imprese presenti sul mercato nazionale e con le associazioni di categoria, finalizzati al raggiungimento di obiettivi migliori relativi al tenore massimo di benzene ed al contenimento delle emissioni di composti organici volatili.

Art 3.
  1. I sindaci possono adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per esigenze di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 155

Art 4.
  1. A decorrere dalla data di entrata in vi gore della presente legge si applicano, fatte salve le normative vigenti in materia di emissioni dagli impianti industriali, le di sposizioni previste dalla direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, relative al controllo del le emissioni di composti organici volatili negli impianti di deposito delle benzine presso i terminali, nelle operazioni di cari camento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali, nelle cisterne mobili, nel caricamento degli impianti...

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