DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2010, n. 3 - Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. (10G0014)

Coming into Force27 Gennaio 2010
Published date26 Gennaio 2010
Enactment Date25 Gennaio 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/01/26/010G0014/CONSOLIDATED/20171127
Official Gazette PublicationGU n.20 del 26-01-2010
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per fare fronte alle crescenti criticita' del sistema di approvvigionamento di energia elettrica e all'inadeguatezza degli attuali strumenti per la gestione in sicurezza del fabbisogno elettrico sul territorio delle isole maggiori, e, nelle more della realizzazione del nuovo collegamento tra la Sicilia e il continente, nonche' del completo potenziamento del collegamento tra la Sardegna e il continente, di potenziare le infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "interconnector";

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico; E m a n a il seguente decreto-legge:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per fare fronte alle crescenti criticita' del sistema di approvvigionamento di energia elettrica e all'inadeguatezza degli attuali strumenti per la gestione in sicurezza del fabbisogno elettrico sul territorio delle isole maggiori, e, nelle more della realizzazione del nuovo collegamento tra la Sicilia e il continente, nonche' del completo potenziamento del collegamento tra la Sardegna e il continente, di potenziare le infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "interconnector";

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto-legge:

Art 1.

Garanzia di sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori

  1. E' istituito per il triennio 2010, 2011 e 2012, un nuovo servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilita', affidabilita' e continuita', la possibilita' di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla societa' Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale.

  2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico che agisce in forza delle attribuzioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, definisce le condizioni del servizio di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:

    1. i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore ad una soglia standard per sito di consumo che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico con parametri minimi di disponibilita', affidabilita' e continuita' comunicati da Terna; tali soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale;

    2. i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per l'intero periodo triennale, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga nei primi 15 mesi di prestazione del servizio e comunque non superiore all'intero corrispettivo annuale di cui alla lettera c);

    3. il prezzo del nuovo servizio non e' superiore al doppio del prezzo di cui alla deliberazione della medesima Autorita' 15 dicembre 2006, n. 289/06, previsto per il servizio di interrompibilita' istantanea;

    4. le quantita' massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in Sicilia e 500 MW in Sardegna.

  3. La prestazione del servizio di cui al presente articolo e' incompatibile con la prestazione dei servizi di interrompibilita' e con ogni altra prestazione che possa impedire il pieno adempimento del medesimo, pertanto comporta il venir meno a tutti gli effetti dei relativi obblighi e diritti a qualsiasi titolo precedentemente assunti inconciliabili con la presente disposizione; i soggetti che prestano il servizio di cui al presente articolo non possono avvalersi delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Art 1.

Garanzia di sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori

  1. E' istituito per il triennio 2010, 2011 e 2012, un nuovo servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilita', affidabilita' e continuita', la possibilita' di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla societa' Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale.

  2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico che agisce in forza delle attribuzioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, definisce le condizioni del servizio di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:

  1. i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore ad una soglia standard per sito di consumo che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico con parametri minimi di disponibilita', affidabilita' e continuita' comunicati da Terna; tali soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale;

  2. i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per l'intero periodo triennale, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga nei primi 15 mesi di prestazione del servizio e comunque non superiore all'intero corrispettivo annuale di cui alla lettera c);

  3. il prezzo del nuovo servizio non e' superiore al doppio del prezzo di cui alla deliberazione della medesima Autorita' 15 dicembre 2006, n. 289/06, previsto per il servizio di interrompibilita' istantanea;

  4. le quantita' massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in Sicilia e 500 MW in Sardegna. ((3. In ogni sito di consumo, il servizio di cui al presente articolo puo' essere prestato unicamente per quote di potenza non impegnate:

  5. in qualsiasi altro servizio remunerato volto alla sicurezza del sistema elettrico;

  6. in ogni altra prestazione che ne possa impedire o limitare il pieno adempimento.

3-bis. I soggetti che prestano il servizio di cui al presente articolo non possono altresi' avvalersi, per le medesime quote di potenza, delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, limitatamente al periodo in cui gli stessi si avvalgono delle misure previste dal presente articolo e ferma restando la titolarita', ai sensi della medesima disposizione, delle eventuali assegnazioni ottenute o successivamente incrementate, anche ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.))

Art 1.

Garanzia di sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori

  1. E' istituito per il triennio 2010, 2011 e 2012, un nuovo servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilita', affidabilita' e continuita', la possibilita' di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla societa' Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale.

  2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico che agisce in forza delle attribuzioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, definisce le condizioni del servizio di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:

    1. i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore ad una soglia standard per sito di consumo che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico con parametri minimi di disponibilita', affidabilita' e continuita' comunicati da Terna; tali soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale;

    2. i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per l'intero periodo triennale, pena...

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