DECRETO-LEGGE 23 aprile 2008, n. 80 - Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo

Coming into Force24 Aprile 2008
Enactment Date23 Aprile 2008
Published date24 Aprile 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/04/24/008G0103/CONSOLIDATED/20080828
Official Gazette PublicationGU n.97 del 24-04-2008
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la situazione finanziaria, manifestata nelle informazioni rese al mercato, dell'Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. e considerato il ruolo di quest'ultima quale vettore che maggiormente assicura il servizio pubblico di trasporto aereo nei collegamenti tra il territorio nazionale e i Paesi non appartenenti all'Unione europea, nonche' nei collegamenti di adduzione sulle citate rotte del traffico passeggeri e merci dai e ai bacini di utenza regionali;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare, per ragioni di ordine pubblico e di continuita' territoriale, detto servizio pubblico di trasporto aereo mediante la concessione da parte dello Stato ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. di un prestito di breve termine, a condizioni di mercato, della durata strettamente necessaria per non comprometterne la continuita' operativa nelle more dell'insediamento del nuovo Governo, ponendolo in condizione di assumere, nella pienezza dei poteri, le iniziative ritenute necessarie per rendere possibile il risanamento e il completamento del processo di privatizzazione della societa';

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dei trasporti; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1

  1. E' disposta in favore di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., per consentirle di fare fronte a pressanti fabbisogni di liquidita', l'erogazione dell'importo di euro 300 milioni, a valere sulle disponibilita' di cui alla contabilita' speciale 1201 e in deroga alla procedura di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46; tali disponibilita' vengono ricostituite alla restituzione dell'importo erogato, maggiorate degli interessi maturati ai sensi del comma 2.

  2. La somma erogata ai sensi del comma 1 e' rimborsata nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione dell'intera quota del capitale sociale, di titolarita' del Ministero dell'economia e delle finanze, e il 31 dicembre 2008. Le medesime somme sono gravate da un tasso di interesse equivalente ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea e, segnatamente, fino al 30 giugno 2008, al tasso indicato nella comunicazione della Commissione europea (2007/C 319/03), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 319 del 29 dicembre 2007 e, dal 1° luglio 2008, al tasso indicato in conformita' alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 14 del 19 gennaio 2008.

  3. Tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. a fare data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, primo periodo, sono equiparati a...

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