DECRETO-LEGGE 12 marzo 1999, n.63 - Misure urgenti in materia di investimenti e di occupazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad incentivare la ripresa degli investimenti ed a favorire lo sviluppo di iniziative produttive, nonche' a rifinanziare il Fondo per l'occupazione, al fine di consentire l'immediata attivazione di interventi nel settore dell'occupazione e della formazione continua; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per l'immediato avvio delle procedure per l'affidamento in concessione dei lavori relativi a rilevanti tratte autostradali, al fine di conseguire benefici in termini di rilancio dell'economia e dell'occupazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle finanze, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decretolegge

Art. 1.

Incentivi per i nuovi investimenti delle imprese 1. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo, il reddito complessivo netto dichiarato dalle societa' e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei conferimenti in denaro, nonche' degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi. Per le societa' e gli enti commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera d), le disposizioni del presente comma si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

  1. Agli effetti del comma 1

    1. gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui all'articolo 121-bis, comma 1, lettera a), numero 1), del citato testo unico n. 917 del 1986, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa o...

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