DECRETO-LEGGE 27 maggio 2005, n. 86 - Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio

Coming into Force31 Maggio 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/05/30/005G0110/CONSOLIDATED/20060513
Published date30 Maggio 2005
Enactment Date27 Maggio 2005
Official Gazette PublicationGU n.124 del 30-05-2005
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di contenere il particolare disagio abitativo di determinate categorie di conduttori di immobili assoggettati a procedure esecutive di rilascio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle intrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Finalita'

  1. Le risorse autorizzate dall'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, nel limite massimo di 104.940 migliaia di euro, disponibili alla data del 1° aprile 2005, sono destinate, con le modalita' di cui agli articoli 2 e 3, alla riduzione, nei comuni di cui al comma 2, del disagio abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre:

    1. non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unita' immobiliare;

    2. siano beneficiari, anche per effetto di rinvii della data di esecuzione disposti dagli ufficiali giudiziari, della sospensione

      della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'articolo 80,

      comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi

      differimenti e proroghe, ovvero rientrino tra i soggetti di cui

      alla lettera a) che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto

      tra il 1° luglio 2004 e la data di entrata in vigore del presente

      decreto;

    3. siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388

      del 2000, e successivi differimenti e proroghe.

  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti di cui al comma 1 residenti nei comuni capoluogo delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonche' nei comuni ad alta tensione abitativa ad essi confinanti.

  3. Le risorse non utilizzate per le finalita' di cui al comma 1, alla data del 31 ottobre 2005, sono destinate al finanziamento di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilita' di alloggi di edilizia sociale nei comuni capoluogo di cui al comma 2 di maggiore emergenza abitativa, da destinare prioritariamente ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, con modalita' da definire, sentita la Conferenza unificata, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tale decreto prevede che sui singoli interventi speciali sia raggiunta l'intesa con la regione e il comune capoluogo di cui al comma 2, interessati dagli interventi.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di contenere il particolare disagio abitativo di determinate categorie di conduttori di immobili assoggettati a procedure esecutive di rilascio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle intrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Finalita'

  1. Le risorse autorizzate dall'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, nel limite massimo di 104.940 migliaia di euro, disponibili alla data del 1° aprile 2005, sono destinate, con le modalita' di cui agli articoli 2 e 3, alla riduzione, nei comuni di cui al comma 2, del disagio abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre:

    1. non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unita' immobiliare;

    2. siano beneficiari, anche per effetto di rinvii della data di esecuzione disposti dagli ufficiali giudiziari, della sospensione

      della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'articolo 80,

      comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi

      differimenti e proroghe, ovvero rientrino tra i soggetti di cui

      alla lettera a) che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto

      tra il 1° luglio 2004 e la data di entrata in vigore ((della legge

      di conversione)) del presente decreto;

    3. siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388

      del 2000, e successivi differimenti e proroghe.

  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti di cui al comma 1 residenti nei comuni capoluogo delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonche' nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti.

  3. Le risorse non utilizzate per le finalita' di cui al comma 1, alla data del 31 ottobre 2005, sono destinate al finanziamento di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilita' di alloggi di edilizia sociale nei comuni capoluogo di cui al comma 2 di maggiore emergenza abitativa, da destinare prioritariamente ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, con modalita' da definire, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tale decreto prevede che sui singoli interventi speciali sia raggiunta l'intesa con la regione e il comune capoluogo di cui al comma 2, interessati dagli interventi.

    3-bis. Entro dodici mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 3, il Governo trasmette al Parlamento una relazione sullo stato dell'assegnazione e dell'impiego delle risorse assegnate ai comuni.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di contenere il particolare disagio abitativo di determinate categorie di conduttori di immobili assoggettati a procedure esecutive di rilascio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei...

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