LEGGE 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Coming into Force01 Gennaio 1994
Published date30 Dicembre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/12/30/093G0635/CONSOLIDATED/20020813
Enactment Date28 Dicembre 1993
Official Gazette PublicationGU n.305 del 30-12-1993
CAPO I FINALITA' E OGGETTO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Finalita' della legge) 1. La presente legge ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonche' di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze, in conformita': a) alla convenzione per la protezione dello strato d'ozono, adottata a Vienna il 22 marzo 1985 e resa esecutiva con legge 4 luglio 1988, n. 277, nonche' al protocollo alla citata convenzione di Vienna relativo ai clorofluorocarburi, adottato a Montreal il 16 settembre 1987 e reso esecutivo con legge 23 agosto 1988, n. 393, e ai relativi emendamenti adottati a Londra il 29 giugno 1990 e a Copenaghen il 25 novembre 1992; b) alla raccomandazione 89/349/CEE della Commissione, del 13 aprile 1989, concernente la riduzione volontaria dei clorofluorocarburi (CFC) impiegati dall'industria europea nella fabbricazione di aer- osol, nonche' alla risoluzione B3-268/92 del Parlamento europeo, del 12 marzo 1992, sulla protezione della fascia di ozono; c) al regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, nonche' al regolamento (CEE) n. 3952/92 del Consiglio, del 30 dicembre 1992, che modifica il citato regolamento (CEE) n. 594/91 per quanto riguarda l'accelerazione del ritmo di eliminazione di sostanze che riducono lo stato di ozono. 2. Al fine di assicurare un rapido e periodico adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria in materia di difesa dell'ozono stratosferico, il regolamento di attuazione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In tale ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. 3. Alla realizzazione delle attivita' previste dalla presente legge concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni, gli enti locali e i loro consorzi, gli enti pubblici economici e di ricerca, le universita'. 4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art 1.

(Finalita' della legge) 1. La presente legge ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonche' di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze, in conformita': a) alla convenzione per la protezione dello strato d'ozono, adottata a Vienna il 22 marzo 1985 e resa esecutiva con legge 4 luglio 1988, n. 277, nonche' al protocollo alla citata convenzione di Vienna relativo ai clorofluorocarburi, adottato a Montreal il 16 settembre 1987 e reso esecutivo con legge 23 agosto 1988, n. 393, e ai relativi emendamenti adottati a Londra il 29 giugno 1990 e a Copenaghen il 25 novembre 1992; b) alla raccomandazione 89/349/CEE della Commissione, del 13 aprile 1989, concernente la riduzione volontaria dei clorofluorocarburi (CFC) impiegati dall'industria europea nella fabbricazione di aer- osol, nonche' alla risoluzione B3-268/92 del Parlamento europeo, del 12 marzo 1992, sulla protezione della fascia di ozono; c) al regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono 4 marzo 1991, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono . 2. Al fine di assicurare un rapido e periodico adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria in materia di difesa dell'ozono stratosferico, il regolamento di attuazione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In tale ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. 3. Alla realizzazione delle attivita' previste dalla presente legge concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni, gli enti locali e i loro consorzi, gli enti pubblici economici e di ricerca, le universita'. 4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art 2.

(Oggetto della legge) 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, il riciclo e la commercializzazione delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge, di seguito de- nominate "sostanze lesive", sono disciplinati dalla presente legge.

Art 3.

(Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive) 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, e' stabilita la data fino alla quale e' comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. 5. Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, e' comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti. 6. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10. 7. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi piu' gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attivita' costituente illecito.

Art 3.

(Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)

(( 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformita' alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e...

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