LEGGE 4 luglio 1988, n. 277 - Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione della fascia d'ozono, con allegati, adottata a Vienna il 22 marzo 1985, nonche' di due risoluzioni finali adottate in pari data

Coming into Force22 Luglio 1988
Published date21 Luglio 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/07/21/088G0318/ORIGINAL
Enactment Date04 Luglio 1988
Official Gazette PublicationGU n.170 del 21-07-1988 - Suppl. Ordinario n. 64
Articoli

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di Vienna per la protezione della fascia di ozono, con allegati, adottata a Vienna il 22 marzo 1985 dalla Conferenza dei plenipotenziari, nonche' le due risoluzioni finali adottate in pari data.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto previsto dall'articolo 17 della convenzione stessa.

Art 3.
  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi.

  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 luglio 1988 COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio

dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari

esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Convention

CONVENTION DE VIENNE PUOR LA PROTECTION DE LA COUCHE D'OZONE

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE DI VIENNA

PER LA PROTEZIONE DELLA OZONOSFERA

NAZIONI UNITE

1985

CONVENZIONE DI VIENNA PER LA PROTEZIONE DELLA OZONOSFERA

Preambolo

--------

Le Parti alla presente Convenzione,

-------

Coscienti dell'incidenza nefasta che potrebbe avere sulla salute dell'uomo e l'ambiente ogni modificazione della ozonosfera,

Ricordando le relative disposizioni della Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente, e in particolare il principio 21, in cui e' stipulato che, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo la propria politica ambientale e hanno il dovere di fare in modo che le attivita' esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente in altri stato o regioni che non cadono sotto nessuna giurisdizione nazionale,

Tenendo conto della situazione e dei bisogni particolari dei paesi in via di sviluppo,

Avendo presenti i lavori e gli studi in corso presso organizzazioni sia internazionali che nazionali e, in particolare, il Piano mondiale d'azione per la ozonosfera del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente,

Avendo anche presenti le misure di precauzione gia' prese a livello nazionale e internazionale in vista della protezione della ozonosfera,

Coscienti che l'adozione di misure atte a proteggere l'ozonosfera dalle modificazioni imputabili alle attivita' umane puo' essere effettuata solo nel contesto di una cooperazione e di un azione internazionali e dovrebbe essere fondata su dati scientifici e tecnici pertinenti,

Coscienti egualmente della necessita' di effettuare nuove ricerche e osservazioni sistematiche al fine di sviluppare le conoscenze scientifiche sulla ozonosfera e gli effetti nocivi che potrebbero essere causati dalla sua perturbazione,

Determinate a proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente contro gli effetti nocivi risultanti dalla modificazione della ozonosfera,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo primo

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Convenzione:

  1. Per ozonosfera si intende lo strato di ozono atmosferico presente al di sopra dello strato limite del pianeta.

  2. Per effetti nocivi si intendono le modificazioni apportate all'ambiente fisico e agli esseri viventi, ivi compresi i cambiamenti climatici, che esercitano effetti nocivi significativi sulla salute dell'uomo o sulla composizione, la resistenza e la produttivita' degli ecosistemi naturali o predisposti o sui materiali utili all'umanita'.

  3. Per tecnologia o materiali di sostituzione si intende una tecnologia o un materiale la cui utilizzazione permette di ridurre o di escludere praticamente le emissioni di sostanze che hanno o possono avere effetti nocivi sulla ozonosfera.

  4. Per sostanze di sostituzione si intendono sostanze che riducono, eliminano o evitano gli effetti nocivi sulla ozonosfera.

  5. Per Parti si intendono le Parti alla presente convenzione, a meno che il testo non imponga un'altra interpretazione.

  6. Per organizzazione regionale di integrazione economica si intende una organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione che ha competenza nei settori coperti della Convenzione o dai suoi protocolli ed e' stata debitamente autorizzata, secondo le sue procedure interne, a firmare, a ratificare, ad accettare, ad approvare la Convenzione o i suoi protocolli o ad aderirvi.

  7. Per protocolli si intendono i protocolli della presente Convenzione.

    Articolo 2

    OBBLIGHI GENERALI

  8. Le Parti adotteranno misure appropriate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e dei protocolli in vigore di cui sono parti per proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente contro gli effetti nocivi che derivano o possono derivare dalle attivita' umane che modificano o possono modificare l'ozonosfera.

  9. A questo scopo, le Parti, secondo i mezzi di cui dispongono e secondo le loro possibilita':

    1. Cooperano, per mezzo di osservazioni sistematiche, di ricerche e di scambi di informazioni al fine di meglio comprendere e apprezzare gli effetti delle attivita' umane sulla ozonosfera e gli effetti esercitati sulla salute dell'uomo e l'ambiente dalla modificazione della ozonosfera;

    2. Adottano le misure legislative o amministrative adeguate e cooperano per armonizzare le politiche appropriate tendenti a regolamentare, limitare, ridurre o prevenire le attivita' umane dipendenti dalla loro giurisdizione o dal loro controllo nel caso in cui queste attivita' abbiano o possano avere effetti nocivi in seguito alla modificazione, o alla eventuale modificazione della ozonosfera;

    3. Cooperano per formulare misure, procedure e norme convenute per lapplicazione della presente Convenzione in vista della adozione di protocolli e annessi;

    4. Cooperano con gli organismi internazionali competenti per l'effettiva applicazione della presente Convenzione e i protocolli di cui esse sono parti.

    3) Le disposizioni della presente Convenzione sono senza effetti sul diritto delle Parti di adottare, conformemente al diritto internazionale, misure interne piu' rigorose di quelle esaminate ai paragrafi 1) e 2) di cui sopra e sono anche senza effetto sulle misure interne addizionali gia' prese da una Parte, salvo che queste misure non siano incompatibili con le obbligazioni derivanti a dette Parti dalla presente Convenzione.

  10. L'applicazione del presente articolo e' fondata su considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti.

    Articolo 3

    RICERCHE E OSSERVAZIONI SISTEMATICHE

  11. Le parti si impegnano, secondo la necessita', a intraprendere ricerche e valutazioni scientifiche o a cooperare alla realizzazione di ricerche e di valutazioni scientifiche, direttamente o con l'intermediazione di organi internazionali competenti su:

    1. I processi fisici e chimici che possono influire sulla ozonosfera;

    2. Gli effetti sulla salute dell'uomo e gli altri effetti biologici di ogni modificazione della ozonosfera, in particolare quelli che risultano dalle modificazioni dell'irradiamento ultravioletto d'origine solare avente una azione biologica (UV-B);

    3. Le incidenze sul clima delle modificazioni della ozonosfera;

    4. Gli effetti delle modificazioni della ozonosfera e delle modificazioni dell'irradiamento UV-B risultanti sui materiali naturali e sintetici utili all'umanita';

    5. Le sostanze, pratiche, processi e attivita' che possono influire sulla ozonosfera e i loro effetti cumulativi;

    6. Le sostanze e tecnologie di sostituzione;

    7. I problemi socio-economici connessi;

    e come precisato agli annessi I e II.

  12. Le Parti si impegnano a promuovere o a mettere a punto, secondo la necessita', direttamente o con l'intermediazione di organi internazionali competenti e tenendo pienamente conto della loro legislazione nazionale e delle attivita' pertinenti sia a livello nazionale che internazionale, dei programmi comuni o complementari ai fini di osservazioni sistematiche dello stato della ozonosfera e di altri parametri pertinenti conformemente alle disposizioni dell'annesso I.

  13. Le Parti si impegnano a cooperare, direttamente o con l'intermediazione di organi internazionali competenti, per assicurare la raccolta, la convalidazione e la trasmissione dei dati ottenuti dalla ricerca e dei dati osservati, con l'intermediazione di centri di dati mondiali adeguati e in modo regolare e senza ritardo.

    Articolo 4

    COOPERAZIONE NEI CAMPI GIURIDICO SCIENTIFICO E TECNICO

  14. Le Parti facilitano e favoriscono lo scambio di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT