LEGGE 8 febbraio 2001, n. 21 - Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione

Coming into Force10 Marzo 2001
Enactment Date08 Febbraio 2001
Published date23 Febbraio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/02/23/001G0068/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.45 del 23-02-2001
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Trasferimento ai comuni delle risorse di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431) 1. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' sostituito dal seguente: "5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2001 la ripartizione e' effettuata dal Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al fabbisogno accertato dalle regioni e dalle province autonome per l'anno precedente ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. Il fabbisogno e' comunicato al Ministero dei lavori pubblici entro il 30 ottobre di ciascun anno". 2. Al comma 7 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli oneri connessi alla nomina ed all'attivita' del commissario ad acta sono posti a carico dell'ente inadempiente".

Art 2.

(Misure per l'emergenza abitativa) 1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, fatte salve le riserve previste dalle vigenti disposizioni legislative, e' aumentata al 60 per cento la quota di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Gli enti ivi previsti mettono a disposizione dei comuni gli alloggi non locati o che si rendono disponibili per la locazione. Detti alloggi dovranno essere assegnati dai comuni a famiglie per le quali sia avvenuta o debba avvenire azione di rilascio sulla base di appositi elenchi tenuti dai comuni stessi. Alle unita' immobiliari di cui al presente articolo si applicano i canoni di locazione stabiliti dagli accordi locali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Art 3.

(Programma sperimentale per la riduzione del disagio abitativo) 1. Al fine di avviare a soluzione le piu' manifeste condizioni di disagio abitativo, il Ministro dei lavori pubblici promuove, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, un programma sperimentale di edilizia residenziale da realizzare con risorse attivate da comuni, IACP comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con il...

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