LEGGE 31 marzo 2005, n. 56 - Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore

Coming into Force05 Maggio 2005
Published date20 Aprile 2005
Enactment Date31 Marzo 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/04/20/005G0080/CONSOLIDATED/20201230
Official Gazette PublicationGU n.91 del 20-04-2005 - Suppl. Ordinario n. 69
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Costituzione degli sportelli unici all'estero

  1. Al fine di rendere piu' efficace e sinergica l'azione svolta dai soggetti operanti all'estero per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del made in Italy e per la promozione degli interessi italiani all'estero, avuto riguardo anche alle iniziative in ambito culturale, turistico e di valorizzazione delle comunita' di affari di origine italiana, il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro degli affari esteri promuovono, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, investimenti per la costituzione di sportelli unici all'estero, le cui sedi sono notificate alle autorita' locali ai fini formali esterni conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. La costituzione degli sportelli unici e' realizzata individuando prioritariamente i Paesi di maggiore interesse economico, commerciale e imprenditoriale per l'Italia, anche al fine di razionalizzare gli strumenti gia' esistenti, e quelli dove non esistono strutture pubbliche adeguate capaci di assicurare le attivita' di promozione commerciale e di sostegno alle imprese italiane. Ai fini della costituzione degli sportelli va altresi' tenuto conto, in via prioritaria, delle aree di libero scambio e di integrazione economica, nonche' delle macroaree di interesse economico-commerciale.

  2. In coerenza con le linee di indirizzo dell'attivita' promozionale definite dal Ministro delle attivita' produttive e sulla base delle indicazioni formulate di intesa con il Ministro degli affari esteri, gli sportelli di cui al comma 1 esercitano funzioni di orientamento, assistenza e consulenza ad imprese ed operatori, italiani ed esteri, in riferimento anche all'attivita' di attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonche' di coordinamento di attivita' promozionali realizzate in loco da enti pubblici e privati. Per le specifiche finalita' di assistenza e di consulenza per le imprese multinazionali, nonche' per la creazione di reti transnazionali nel campo della piccola e media impresa per la promozione dell'offerta delle aziende contoterziste, gli sportelli unici all'estero cooperano con il Punto di contatto nazionale OCSE, di cui all'articolo 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo le modalita' previste dall'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175. Gli sportelli svolgono altresi' funzioni di assistenza legale alle imprese e di tutela dei diritti di proprieta' industriale e intellettuale nonche' di lotta alla contraffazione, in stretto collegamento con le strutture del Ministero delle attivita' produttive ad hoc preposte, ai sensi dell'articolo 4, commi 72 e 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

  3. All'attivita' degli sportelli di cui al presente articolo, svolta in raccordo funzionale e operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e in coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione in Italia e le sedi regionali dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), partecipano gli uffici dell'ICE, dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), delle camere di commercio italiane all'estero con sede nelle localita' dello sportello, di Sviluppo Italia Spa, quale societa' per l'attrazione degli investimenti e per lo sviluppo di impresa, e di enti e istituzioni nazionali; possono altresi' aderirvi altri soggetti che operano nel campo dell'internazionalizzazione ed enti nazionali e regionali, ivi compresi gli istituti di credito, i consorzi di garanzia fidi e le rappresentanze dei sistemi fieristici operanti in loco, al fine di raccordare tutte le componenti del sistema Italia all'estero.

  4. I soggetti di cui al comma 3 possono essere individuati quali attuatori o fornitori di servizi degli sportelli, secondo criteri e modalita' da stabilire con il regolamento di cui al comma 5.

  5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attivita' produttive e dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti partecipanti e le associazioni di categoria, sono definite le modalita' operative di costituzione e organizzazione, alla luce della composizione delle strutture statali e regionali gia' presenti all'estero, anche mediante l'impiego di nuove tecnologie, d'intesa con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, degli sportelli unici di cui al presente articolo.

  6. I responsabili degli sportelli unici all'estero, di comprovata professionalita', sono inseriti nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare in qualita' di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Essi vengono individuati, anche sulla base delle proposte provenienti dai soggetti partecipanti allo sportello, dal Ministro delle attivita' produttive tra i funzionari pubblici con specifica professionalita' in campo economico-commerciale ed esperti esterni alla pubblica amministrazione con professionalita' equivalente. Qualora i responsabili degli sportelli unici appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

  7. Allo scopo di agevolare il raccordo funzionale ed organizzativo tra le strutture gia' esistenti, attuare una corretta economia di gestione e valorizzare le professionalita' pubbliche del Ministero delle attivita' produttive, del Ministero degli affari esteri e dell'ICE, tali professionalita' saranno prioritariamente valutate per la direzione dello sportello.

  8. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e 6, nonche' per favorire all'interno degli sportelli unici la compresenza di professionalita' diversificate, anche attraverso significativi apporti di comprovate competenze provenienti dal settore privato e dai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, enti o istituzioni, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni:

    1. al secondo comma, recante la determinazione della quota di personale proveniente dal settore privato, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «trenta»;

    2. l'ottavo comma, recante la determinazione della quota globale di personale estraneo all'Amministrazione degli affari esteri, e' sostituito dal seguente:

    Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unita' riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita' organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68

    .

  9. Almeno quarantacinque esperti del contingente di cui all'ottavo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dal comma 8, lettera b), del presente articolo, vengono individuati secondo le procedure di cui al comma 6.

  10. Per l'attuazione dei commi 1, 3 e 5 del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

  11. Per l'attuazione dei commi 6, 8 e 9 del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005.

Art 1.

Costituzione degli sportelli unici all'estero

  1. Al fine di rendere piu' efficace e sinergica l'azione svolta dai soggetti operanti all'estero per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del made in Italy e per la promozione degli interessi italiani all'estero, avuto riguardo anche alle iniziative in ambito culturale, turistico e di valorizzazione delle comunita' di affari di origine italiana, il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro degli affari esteri promuovono, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, investimenti per la costituzione di sportelli unici all'estero, le cui sedi sono notificate alle autorita' locali ai fini formali esterni conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. La costituzione degli sportelli unici e' realizzata individuando prioritariamente i Paesi di maggiore interesse economico, commerciale e imprenditoriale per l'Italia, anche al fine di razionalizzare gli strumenti gia' esistenti, e quelli dove non esistono strutture pubbliche adeguate capaci di assicurare le attivita' di promozione commerciale e di sostegno alle imprese italiane. Ai fini della costituzione degli sportelli va altresi' tenuto conto, in via prioritaria, delle aree di libero scambio e di integrazione economica, nonche' delle macroaree di interesse economico-commerciale.

  2. In coerenza con le linee di indirizzo dell'attivita' promozionale definite dal Ministro delle attivita' produttive e sulla base delle indicazioni formulate di intesa con il...

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