IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere all'adozione di una serie di misure sociali e di reindustrializzazione necessarie per far fronte ai profili sociali, occupazionali ed economici derivanti dall'attuazione, a decorrere dal 1 gennaio 1989, del piano di risanamento della siderurgia nazionale, nonche' di prorogare l'applicazione di trattamenti sociali, scaduti il 31 dicembre 1988, per evitare soluzione di continuita' fra la disciplina vigente e quella di riforma in corso di approvazione da parte del Parlamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il coordinamento delle politiche comunitarie; E M A N A il seguente decreto: Art. 1.
Rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 i lavoratori dipendenti dalle imprese a partecipazione statale di cui all'elenco allegato al presente decreto.
Possono altresi' essere ammessi ai benefici di cui agli articoli 2 e 3 i dipendenti delle imprese che svolgono in modo continuativo e prevalente attivita' di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici delle imprese di cui al comma 1, ivi comprese le imprese edili, nonche' le imprese che svolgono attivita' di produzione del carbone coke per le quali intervenga il positivo accertamento del CIPI, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.