DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1989, n. 5 - Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e proroga del trattamento straordinario di cassa integrazione salariale in favore dei dipendenti delle societa' GEPI

Coming into Force12 Gennaio 1989
Enactment Date11 Gennaio 1989
Published date11 Gennaio 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/01/11/089G0024/CONSOLIDATED/19890523
Official Gazette PublicationGU n.8 del 11-01-1989
Capo I MISURE DI SOSTEGNO SOCIALE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere all'adozione di una serie di misure sociali e di reindustrializzazione necessarie per far fronte ai profili sociali, occupazionali ed economici derivanti dall'attuazione, a decorrere dal 1 gennaio 1989, del piano di risanamento della siderurgia nazionale, nonche' di prorogare l'applicazione di trattamenti sociali, scaduti il 31 dicembre 1988, per evitare soluzione di continuita' fra la disciplina vigente e quella di riforma in corso di approvazione da parte del Parlamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il coordinamento delle politiche comunitarie; E M A N A il seguente decreto: Art. 1.

  1. Rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 i lavoratori dipendenti dalle imprese a partecipazione statale di cui all'elenco allegato al presente decreto.

  2. Possono altresi' essere ammessi ai benefici di cui agli articoli 2 e 3 i dipendenti delle imprese che svolgono in modo continuativo e prevalente attivita' di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici delle imprese di cui al comma 1, ivi comprese le imprese edili, nonche' le imprese che svolgono attivita' di produzione del carbone coke per le quali intervenga il positivo accertamento del CIPI, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.

Art 2.
  1. Con effetto fino al 31 dicembre 1991, il pensionamento anticipato e' riconosciuto, secondo le norme del presente articolo, ai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1 da data anteriore al 1 gennaio 1988 che abbiano compiuto i cinquantanni di eta' e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, centottanta contributi mensili ovvero settecentottanta contributi settimanali, di cui rispettivamente alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Il trattamento di pensione compete dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro ed e' calcolato sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di compimento del sessantesimo anno di eta'. Ai dirigenti che possano far valere i medesimi requisiti di eta' e di anzianita' contributiva presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e' dovuto, dall'istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, un assegno in misura pari alla pensione di vecchiaia che spetterebbe al compimento del sessantesimo anno di eta' e fino a tutto il mese nel quale e' compiuta la predetta eta. L'anzianita' contributiva dei dirigenti ai quali e' corrisposto il predetto assegno e' aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello del compimento del sessantesimo anno di eta'. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione e dell'assegno di cui al presente comma con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianita' di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il trattamento e l'assegno non sono compatibili con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, ne' con il trattamento di cui al comma 3.

  2. I lavoratori sono tenuti a presentare domanda, ai fini dei benefici previsti nel comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero, nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, dalla data di pubblicazione della delibera di accertamento del CIPI, se posteriore alla predetta data, ovvero, se non abbiano i requisiti, dalla data in cui li maturano. Il lavoratore che presenti la domanda successivamente al termine prescritto perde il beneficio dell'aumento dell'anzianita' contributiva ai fini del calcolo della pensione, ove previsto.

  3. I lavoratori dipendenti, da data anteriore al 1 gennaio 1988, dalle imprese di cui all'articolo 1, i quali beneficiano del trattamento di integrazione salariale e intendano intraprendere una attivita' di lavoro autonomo od associato, hanno facolta' di richiedere, in sostituzione del trattamento predetto e qualora presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro, la corresponsione di una somma pari a trentasei mensilita' del trattamento massimo di integrazione salariale, diminuita di una somma pari a quella del trattamento di integrazione salariale percepito nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, nel caso di lavoratore ammesso successivamente al godimento del predetto trattamento, purche' non oltre il 30 giugno 1989, tra il giorno della ammissione e quello della risoluzione del rapporto. Il predetto trattamento e' a carico della gestione straordinaria della Cassa integrazione guadagni.

  4. Nei territori del Mezzogiorno la misura della somma di cui al comma 3 e' aumentata a quarantadue mensilita'.

  5. I lavoratori che percepiscono la somma di cui al comma 3 e che si impieghino alle altrui dipendenze nel periodo di dodici mesi dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro sono tenuti a corrispondere alla gestione di cui al medesimo comma una somma pari a dodici mensilita' del trattamento massimo di integrazione salariale.

  6. Per i dipendenti dell'I.L.V.A. S.p.a. il requisito dell'anzianita' occupazionale richiesto nei commi 1 e 2 rileva anche se l'anzianita' e' conseguita, per il periodo anteriore alla data della delibera CIPI del 14 giugno 1988 di approvazione del piano di risanamento della siderurgia pubblica, presso le imprese di provenienza nei casi di assunzione per passaggio diretto alla predetta I.L.V.A. S.p.a.

  7. Il numero complessivo dei lavoratori...

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