DECRETO 30 ottobre 2008 - Misure per il contenimento dei consumi di gas per l''anno termico 2008/2009.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;

Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita' puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2007 recante l'obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas;

Visti i risultati dell'applicazione del decreto 11 settembre 2007, successivamente integrato dal decreto ministeriale 14 dicembre 2007 recante ulteriori disposizioni per il contenimento dei consumi di gas con modifiche al disposto del precedente decreto 11 settembre 2007, che non sono stati in linea con l'attesa adesione volontaria al contenimento dei consumi di gas su richiesta in caso di applicazione di procedure di emergenza;

Ritenuto opportuno limitare al periodo dal 15 dicembre 2008 al 5 aprile 2009, per il solo anno termico 2008/2009, il ricorso al contenimento dei consumi di gas da parte dei soggetti obbligati a norma del decreto ministeriale 11 settembre 2007, apportando anche le opportune modifiche al fine di incentivare la massima adesione al contenimento dei consumi di gas;

Ritenuto possibile estendere, per il periodo sopra indicato, la possibilita' di partecipazione al contenimento dei consumi di gas da parte delle imprese industriali, anche in forma aggregata, al fine di assicurare la tempestiva attuazione, secondo necessita', di un contenimento dei consumi per ristabilire il necessario equilibrio tra fabbisogno e disponibilita' del sistema nazionale del gas in caso dovessero presentarsi condizioni critiche di esercizio;

Ritenuto necessario ed urgente, a parziale modifica ed integrazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, precisare i termini e le condizioni della partecipazione all'obbligo, da parte dei soggetti obbligati, per l'anno termico 2008/2009;

Decreta:

Art. 1. Termini e condizioni di partecipazione all'obbligo di contenimento di consumi di gas per l'anno termico 2008/2009

  1. Le disposizioni di cui nel presente decreto si applicano per il periodo dal 15 dicembre 2008 al 5 aprile 2009 dell'anno termico 2008/2009 che decorre dal 1° ottobre 2008 ed ha termine il 30 settembre 2009.

  2. L'obbligo del contenimento dei consumi di gas per i clienti finali e' operante, in funzione delle modalita' di adesione al contenimento di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b), e c) del decreto ministeriale 11 settembre 2007, con le seguenti modalita':

    per i clienti di cui alle lettere a) e b): durante sei settimane, anche non consecutive, comprese tra il 19 gennaio ed il 5 aprile 2009, limitatamente all'attivazione della prima linea di intervento ed al contenimento dei consumi per il quale gli stessi clienti hanno manifestato l'adesione; durante l'intero periodo dal 15 dicembre 2008 al 5 aprile 2009 in caso di attivazione della seconda linea di intervento;

    per i clienti di cui alla lettera c): durante l'intero periodo dal 15 dicembre 2008 al 5 aprile 2009.

  3. I clienti finali delle classi c), d), e), ed f) di cui all'art. 2, comma 1, del decreto 11 settembre 2007, adempiono all'obbligo unicamente mediante la contribuzione a titolo oneroso per essi prevista, stabilita per ciascuna classe in base alle determinazioni...

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