Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica, predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione. (Deliberazione n. 292/06).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 dicembre 2006;

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: direttiva 2003/54/CE);

la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura;

la direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricita' e per gli investimenti nelle infrastrutture (di seguito: direttiva 2005/89/CE);

la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 6 agosto 1986, n. 42, (di seguito: provvedimento CIP 42/86) come successivamente modificato e integrato;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 16 ottobre 2003, n. 118/2003, e in particolare l'allegato A, come successivamente modificato e integrato;

la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 4/04, come successivamente modificata e integrata e, in particolare, l'allegato A, come successivamente modificato e integrato;

la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata e, in particolare, l'allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorita' 20 luglio 2005, n. 153/05;

la deliberazione dell'Autorita' 9 gennaio 2006, n. 1/06 (di seguito: deliberazione n. 1/06);

la deliberazione dell'Autorita' 10 febbraio 2006, n. 28/06;

la deliberazione dell'Autorita' 20 giugno 2006, n. 122/06 (di seguito: deliberazione n. 122/06);

la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2006, n. 126/06;

la deliberazione dell'Autorita' 19 luglio 2006, n. 152/06;

la deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2006, n. 208/06;

la deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2006, n. 209/06;

la deliberazione dell'Autorita' 21 novembre 2006, n. 256/06 (di seguito: deliberazione n. 256/06);

la deliberazione dell'Autorita' 5 dicembre 2006, n. 275/06 (di seguito: deliberazione n. 275/06);

la norma del Comitato elettrotecnico italiano CEI EN 50160 edizione seconda del marzo 2000 recante «Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica»;

il documento per la consultazione 7 marzo 2005 recante interventi per la diffusione presso le utenze domestiche di tariffe e opzioni tariffarie che prevedano prezzi dell'energia elettrica differenziati su due o piu' raggruppamenti orari e regolazione dell'offerta ai clienti domestici di «garanzie di origine» dell'energia elettrica da fonti rinnovabili (di seguito: documento per la consultazione 7 marzo 2005);

le osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte di cui al documento per la consultazione 7 marzo 2005;

il documento per la ricognizione 13 aprile 2005 recante ricognizione sui servizi di misura dell'energia elettrica e di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento;

il documento per la consultazione 16 marzo 2006, concernente obblighi di separazione funzionale e di separazione contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, atto n. 8/06;

l'attivita' ricognitiva effettuata dagli uffici dell'Autorita' nel primo semestre del 2006 mirata ad acquisire informazioni relative alle funzioni e alle prestazioni dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione per l'utenza di bassa tensione;

il documento per la consultazione 26 luglio 2006, recante proposte per la diffusione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione per l'utenza di bassa tensione, atto n. 23/06 (di seguito: documento per la consultazione 26 luglio 2006);

le osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte di cui al documento per la consultazione 26 luglio 2006;

Considerato che:

con il 1° luglio 2007, come previsto dall'art. 21 della direttiva 2003/54/CE, si completa l'apertura del mercato elettrico con l'abbassamento della soglia di idoneita' ai clienti domestici;

l'art. 5, comma 1, della direttiva 2005/89/CE prevede che ai fini dell'adozione di misure idonee al mantenimento dell'equilibrio tra la domanda di elettricita' e la capacita' di generazione disponibile, gli Stati membri incoraggino a stabilire per il mercato all'ingrosso un quadro che fornisca opportuni segnali di prezzo per la generazione e il consumo, potendo adottare altresi' misure aggiuntive quali:

misure per incoraggiare l'introduzione di tecnologie di gestione della domanda in tempo reale, quali i sistemi di contatori avanzati;

misure per favorire azioni a favore del risparmio energetico;

l'art. 13 della direttiva 2006/32/CE prevede che:

Gli Stati membri provvedono affinche', nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento e acqua calda per uso domestico, ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso

;

Gli Stati membri provvedono affinche', laddove opportuno, le fatture emesse dai distributori di energia, dai gestori del sistema di distribuzione e dalle societa' di vendita di energia al dettaglio si basino sul consumo effettivo di energia, e si presentino in modo chiaro e comprensibile. Insieme alla fattura sono fornite adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale dei costi energetici attuali. Le fatture, basate sul consumo effettivo, sono emesse con una frequenza tale da permettere ai clienti di regolare il loro consumo energetico

;

nel piano triennale 2006-2008 adottato con la deliberazione n. 1/06 l'Autorita' ha indicato tra gli obiettivi da perseguire il sostegno all'apertura dei mercati dal lato della domanda e il completamento, sviluppo e adeguamento del mercato elettrico;

con il documento per la consultazione 7 marzo 2005 l'Autorita' aveva gia' avanzato proposte per la graduale diffusione di tariffe biorarie o multiorarie a tutta la clientela domestica e per l'installazione di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica consumata in raggruppamenti orari, con adeguamento della remunerazione del servizio di misura, e disincentivi per le imprese che non avessero provveduto ad adeguare la dotazione di misuratori per la propria clientela domestica;

a seguito delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti interessati l'Autorita' non aveva dato seguito alle proposte formulate ritenendo maggiormente opportuno:

approfondire lo studio delle caratteristiche funzionali dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione e lo studio delle caratteristiche prestazionali e delle architetture dei sistemi di telegestione;

caratterizzare da un punto di vista funzionale e prestazionale i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione in modo tale da renderli compatibili con gli obiettivi che l'Autorita' avrebbe successivamente indicato nel documento per la consultazione 26 luglio 2006, evitando in tal modo che le imprese implementassero uno specifico sistema per il solo mercato vincolato;

nel corso del 2006 gli uffici dell'Autorita' hanno effettuato una attivita' ricognitiva con l'obiettivo di acquisire informazioni circa le funzioni e le prestazioni dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione;

tale attivita' e' stata finalizzata alla elaborazione del documento per la consultazione 26 luglio 2006 nel quale l'Autorita' ha indicato gli obiettivi che intende perseguire attraverso l'introduzione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione, tra i quali lo sviluppo della concorrenza nella vendita di energia elettrica alla clientela di bassa tensione, e i criteri cui intende ispirarsi ai fini del perseguimento di tali obiettivi, tra i quali estendere gli obblighi di installazione anche alle imprese con meno di 5.000 clienti e evitare di porre freni o limiti all'innovazione tecnologica;

sempre con il medesimo documento per la consultazione 26 luglio 2006, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui sopra, l'Autorita' ha formulato proposte in materia di:

piano di installazione e di messa in servizio dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione di bassa tensione, con penalizzazione sul riconoscimento del ricavo ammesso per il servizio di misura in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi percentuali di installazione dei misuratori elettronici, definendo le condizioni affinche' un misuratore possa essere considerato di tipo elettronico e prevedendo una comunicazione annuale all'Autorita' circa la quota di potenza installata effettivamente dotata di misuratore elettronico;

i requisiti funzionali minimi cui i misuratori elettronici devono essere conformi;

i requisiti prestazionali dei sistemi di telegestione;

le modalita' di accesso ai dati di prelievo da parte dei clienti e dei venditori, il formato e il contenuto di tali dati, i tempi entro i quali tali dati devono essere disponibili ai clienti e ai venditori;

l'utilizzo dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione per finalita' inerenti la regolazione della qualita' dei servizi elettrici, con particolare riferimento alla determinazione dell'incentivo per le imprese distributrici che utilizzeranno il sistema di telegestione dei misuratori elettronici per la registrazione dei clienti di bassa tensione coinvolti nella interruzione del...

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