Determinazione della misura e delle modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, per l'anno 2004, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 luglio 2004 Determinazione della misura e delle modalita' di versamento del contributo dovuto

all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, per l'anno 2004, adottato ai

sensi dell'art. 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con il quale sono istituite le autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni e, in particolare, il successivo comma 38, lettera b), il quale prevede che all'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle stesse autorita' si provvede, a decorrere dal 1996, mediante contributo, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilita' entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; Visti, altresi', i commi 39 e 40 del predetto art. 2 della legge n.

481 del 1995 che prevedono, rispettivamente, che il Ministro delle finanze e' autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna autorita' e che le somme di cui al comma 38, lettera b), sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un unico capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il quale si prevede la possibilita' di utilizzare il sistema dei versamenti unitari, con eventuale compensazione, per i crediti e i debiti relativi ad entrate diverse da quelle elencate nelle precedenti lettere dello stesso comma 2, individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, trasferendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e delle finanze; Visto il proprio decreto 9 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta...

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