DECRETO 6 settembre 2002 - Determinazione della misura minima di utilizzazione dei contributi di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali

Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, concernente l'attribuzione di un contributo nella forma del credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate; Visti, in particolare, i commi da 1-bis ad 1-septies del citato art. 8, introdotti dall'art. 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.

178, che disciplinano la procedura per il riconoscimento del beneficio mediante la presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate; Visto l'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale stabilisce che

i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo stesso a decorrere dal 1 gennaio 2003, data di entrata in vigore della medesima legge n. 289 del 2002, e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003, in misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta non utilizzati, risultante dalla analisi di apposite comunicazioni da inviare all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, e contenenti i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalita' di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti, l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare, nonche' ogni altro dato utile al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia, di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi e di acquisire all'amministrazione i dati necessari per monitorare e pianificare i flussi di spesa; l'entita' massima della misura del rapporto su indicato e' determinata con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il termine stabilito per la ripresa della utilizzazione dei contributi; Visto il comma 7 del medesimo art. 62 della legge n. 289 del 2002, con il quale, in...

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