DELIBERAZIONE 22 Giugno 2007 - Determinazione della misura del contributo, per l'anno 2007, per il funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. (Deliberazione n. 142/07).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 giugno 2007

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

i decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la legge 30 dicembre 2004, n. 312 (di seguito: legge n. 312/2004);

la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge n. 266/2005);

la legge 23 febbraio 2006, n. 51;

la deliberazione 28 dicembre 2004, n. 254/04, come successivamente modificata ed integrata, con la quale l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha approvato il proprio Regolamento di contabilita' con allegato schema dei conti;

la deliberazione dell'Autorita' 19 giugno 2006, n. 117/06 (di seguito: deliberazione n. 117/06);

la deliberazione 29 dicembre 2006, n. 328/06 con la quale l'Autorita' ha approvato il proprio regolamento di organizzazione e funzionamento;

la deliberazione 29 dicembre 2006, n. 329/06 con la quale l'Autorita' ha approvato il proprio bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007;

Considerato che:

il comma 38 dell'art. 2 della legge n. 481/1995, come modificato dal comma 68-bis dell'art. 1 della legge n. 266/2005 stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' si provveda mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas, entro il limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti all'esercizio immediatamente precedente;

l'Autorita', ai sensi della predetta disposizione, puo' determinare variazioni nella misura della contribuzione entro il sopra richiamato limite dell'uno per mille con la procedura disciplinata dal comma 65 dell'art. 1 della legge n. 266/2005;

il predetto comma 65 stabilisce che la deliberazione, con cui l'Autorita' modifica l'entita' della contribuzione fissandone anche i termini e le modalita' del versamento, deve essere sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento; decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, la suddetta deliberazione diviene esecutiva;

il comma 40 dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificato dal comma 24 dell'art. 18 della legge n. 312/2004, prevede che le somme versate dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e...

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