Modificazioni al decreto ministeriale 23 luglio 1998 concernente le modalita' di versamento delle imposte sostitutive di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461

IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto dirigenziale 23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1998, concernente le modalita' di versamento delle imposte sostitutive di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; Visto l'art. 5 del predetto decreto con il quale e' stato istituito il codicetributo 1107, per il versamento dell'imposta sostitutiva sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a., secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 461; Considerato che l'art. 27-ter, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal predetto comma 5 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 461, prevede che per il versamento dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dell'art. 4 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239; Visto il decreto del Ministro delle finanze 6 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1996, con il quale, tra l'altro, era gia' stato istituito il codicetributo 1239, per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al menzionato decreto legislativo n. 239 del 1996, per cui l'istituzione del codicetributo 1107 si appalesa superflua; Ritenuta la necessita' di modificare l'art. 5 del predetto decreto dirigenziale 23 luglio 1998 al fine di applicare gli stessi termini e modalita' di versamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 dicembre 1996; Visto l'art. 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto dirigenziale 23 luglio 1998, che prevede che l'imposta sostitutiva di cui all'art.

14, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 461, sia versata con il codicetributo 1109 entro il mese successivo a quello in cui e' stata esercitata l'opzione; Considerato che il predetto art. 14, comma 7-bis, stabilisce invece che gli intermediari devono prelevare l'imposta sostitutiva dovuta entro il mese di ottobre 1998 ed effettuare il versamento entro il giorno 15 del mese successivo; Ritenuta la necessita' di modificare l'art. 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto dirigenziale 23 luglio 1998, al fine di fissare il termine di versamento di cui al codice 1109 entro il 15 novembre 1998 e non entro il mese successivo a quello in cui e' stata esercitata l'opzione;

Decreta: Art. 1.

  1. L'art. 5 del decreto dirigenziale 23 luglio 1998 e' sostituito dal seguente: "1...

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