DECRETO 30 giugno 1998 - Istituzione di millecinquanta nuovi punti di raccolta del gioco del lotto da attribuire alle rivendite speciali permanenti
IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco
del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n.
303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed
esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto 23
marzo 1994, n. 239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18
aprile 1994;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n. 560, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la
disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;
Visto l'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che
prevede l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto
affinche' entro tre anni dalla data di entrata in vigore di detta
norma sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta;
Visto il decreto ministeriale del 7 novembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1995 - supplemento n. 286, con il
quale sono stati istituiti n. 9.450 nuovi punti di raccolta del gioco
del lotto;
Visto l'art. 3, comma 226, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che prevede la attribuzione delle nuove concessioni per la raccolta
del gioco del lotto, fino al 10 per cento, a rivendite speciali
permanenti di generi di monopolio site in stazioni ferroviarie,
marittime, automobilistiche, delle aviolinee ed in stazioni di
servizio autostradali;
Ritenuto che dette nuove concessioni possono essere attribuite in
ragione di n. 1.050 ai fini del raggiungimento del numero complessivo
di n. 15.000 punti previsti dal citato art. 33, comma 1, della legge
n. 724/1994 e nel rispetto della percentuale prevista dall'art. 3,
comma 226, della legge n. 549/1995;
Atteso che, in considerazione della diversa tipologia delle
rivendite speciali destinatarie dei nuovi punti di raccolta del
gioco, si rende necessario, al fine di stabilire i criteri per la
piu' adeguata distribuzione di detti nuovi punti, la preventiva
acquisizione delle domande dei titolari delle rivendite speciali in
questione;
Sentite le organizzazioni sindacali dei rivenditori di generi di
monopolio e dei raccoglitori ex dipendenti del lotto, maggiormente
rappresentative su base nazionale;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Decreta:
Art. 1.
Sono istituiti millecinquanta nuovi punti di raccolta del gioco del
lotto, da attribuire alle...
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