DECRETO 30 giugno 1998 - Istituzione di millecinquanta nuovi punti di raccolta del gioco del lotto da attribuire alle rivendite speciali permanenti

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma

dei monopoli di Stato

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco

del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n.

303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed

esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto 23

marzo 1994, n. 239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18

aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,

n. 560, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la

disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che

prevede l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto

affinche' entro tre anni dalla data di entrata in vigore di detta

norma sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta;

Visto il decreto ministeriale del 7 novembre 1995, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1995 - supplemento n. 286, con il

quale sono stati istituiti n. 9.450 nuovi punti di raccolta del gioco

del lotto;

Visto l'art. 3, comma 226, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,

che prevede la attribuzione delle nuove concessioni per la raccolta

del gioco del lotto, fino al 10 per cento, a rivendite speciali

permanenti di generi di monopolio site in stazioni ferroviarie,

marittime, automobilistiche, delle aviolinee ed in stazioni di

servizio autostradali;

Ritenuto che dette nuove concessioni possono essere attribuite in

ragione di n. 1.050 ai fini del raggiungimento del numero complessivo

di n. 15.000 punti previsti dal citato art. 33, comma 1, della legge

n. 724/1994 e nel rispetto della percentuale prevista dall'art. 3,

comma 226, della legge n. 549/1995;

Atteso che, in considerazione della diversa tipologia delle

rivendite speciali destinatarie dei nuovi punti di raccolta del

gioco, si rende necessario, al fine di stabilire i criteri per la

piu' adeguata distribuzione di detti nuovi punti, la preventiva

acquisizione delle domande dei titolari delle rivendite speciali in

questione;

Sentite le organizzazioni sindacali dei rivenditori di generi di

monopolio e dei raccoglitori ex dipendenti del lotto, maggiormente

rappresentative su base nazionale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti millecinquanta nuovi punti di raccolta del gioco del

lotto, da attribuire alle...

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